Il principio è stato affermato dalla Cassazione penale nel 2013 (cfr. sentenza n. 15936/2013), la quale ha accolto il ricorso di un uomo condannato dal tribunale, ex articolo 650 c.p. per il reato di "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", per non aver ottemperato ad un provvedimento del questore il quale, per ragioni di ordine pubblico, aveva espressamente vietato l'esercizio dell'attività nei pressi dell'ospedale comunale. I giudici di legittimità hanno precisato che "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione".
Precisano ulteriormente gli stessi giudici che "…… una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere regolamentare - come accaduto nel caso in esame - dove il provvedimento questorile riguardava in via generale tutti i parcheggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare", non ha le caratteristiche sopra indicate e, quindi, la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650 c.p.
Il questore era, quindi, incorso nell'errore di aver adottato un'ordinanza per richiedere l'osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa (l'art. 7, co. 15-bis C. d S.); in tal modo con tale atto "…. si è creata la paradossale situazione di una autorità di polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha in sé la sua forza cogente indipendentemente dall'ordine del Questore". In altre pronunce, in fattispecie analoga, la stessa Corte ha avuto modo di affermare che "l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma 15-bis, Codice della strada, e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall‘art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 della 1. n. 689 del 1981' (Cass., Sez. I, 06/12/2011, n. 47886)" e che ormai al parcheggiatore abusivo molti ricorrono «come per uso consolidato avviene in talune città d'Italia». (Cass. sent. n. 12762 del 2010).
Nel caso in cui, però, il parcheggiatore improvvisato pretende di essere pagato, "commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni se, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo" (Cass. sent. n. 21942/2012).
E' necessario tuttavia sottolineare che la minaccia costitutiva del reato di estorsione, oltre che essere palese, esplicita, determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui questa opera.
In questa prospettiva, la giurisprudenza, ha addirittura escluso la ravvisabilità di altre ipotesi meno gravi di reato come, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.) (cfr. Cass., Sez. II, penale, 1° aprile 2009), confermando la configurabilità del reato di estorsione.
Fare il parcheggiatore abusivo non è reato
Luana Tagliolini | 16 ott 2016
Per la Cassazione si tratta di semplice illecito amministrativo e non penale
di Luana Tagliolini - Il parcheggiatore abusivo, se viola il provvedimento del questore che aveva ordinato di desistere da quella condotta, non commette un reato ma un semplice illecito amministrativo, da punire con una sanzione amministrativa.
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