di Marina Crisafi - Un martelletto frangivetro non serve ad aprire le serrature ma è comunque uno strumento idoneo allo scasso, visto che la sua funzione tipica è, appunto, quella della rottura del vetro che è condotta tipica integrante, in un contesto delittuoso,l'effrazione.
Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione con sentenza n. 17428 depositata il 27 aprile 2015, confermando la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Roma ad un uomo per il delitto di cui all'art. 707 c.p. per il possesso di due martelletti frangivetro dotati di una punta in acciaio.
Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, che richiamava la giurisprudenza in materia, la quale aveva escluso che il martelletto rompivetro potesse rientrare nella fattispecie degli strumenti idonei a forzare le serrature (Cass. n. 18393/2014), la S.C. ha affermato invece che tale arresto merita di essere rimeditato.
La vasta espressione "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature", per la Corte, deve intendersi, infatti, non nel senso strettamente letterale del termine, ma come formula generica nella quale ricomprendere "tutti gli strumenti che hanno un'attitudine non semplicemente, e genericamente, all'apertura di accessi in custodie o luoghi chiusi, bensì a quello specifico ordine di condotte di accesso che è denotato dal termine ‘effrazione'".
È quindi incontestabile per i giudici di legittimità che un martelletto frangivetro, anche senza coinvolgere le serrature intese in senso stretto, secondo il linguaggio comune e non quello giuridico, possa essere idoneo alle forzature o effrazioni di accessi chiusi, come, nel classico esempio, della porta scardinata e abbattuta (ma non aggredita nella serratura). Per cui, hanno concluso rigettando il ricorso, tali strumenti devono considerarsi "atti allo scasso, essendo evidente l'attitudine degli stessi all'effrazione di chiusure in vetro di accessi".
Cassazione Penale, testo sentenza 17428/2015