di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 9203 del 7 Maggio 2015.
I provvedimenti che limitano la potestà (in questo caso, dei genitori) sui figli minori sono suscettibili di ricorso in Cassazione?
Nel caso di specie una madre, che a seguito di tormentate vicende familiari (separazione dei coniugi, frequenti liti tra di loro che hanno portato i genitori a servirsi delle figlie come deterrente) si è vista colpire da tale provvedimento, con conseguente affidamento delle figlie ai servizi sociali, propone ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Costituzione.
Premettendo che i figli nati fuori dal matrimonio, secondo consolidato orientamento legislativo, sono equiparati a quelli legittimi, la Suprema corte rileva come ai provvedimenti "de potestate", ex art. 317bis codice civile viene conferita definitiva autonomia, "assimilando i provvedimenti conclusivi sull'affidamento dei minori, adottati dal competente Tribunale minorile, a quelli sul medesimo tema pronunciati nei giudizi di separazione e divorzio, con figli minori".
I provvedimenti de potestate sono quei tipi di atti giudiziali, di competenza del Tribunale dei minori, che limitano o escludono la potestà o ne sanciscono la decadenza.
La Suprema Corte ne stabillisce la non ricorribilità presso di sé poiché essi, per definizione (andando a regolare rapporti che per natura sono dinamici) hanno "efficacia non stabile ma temporanea" e sono dunque revocabili in ogni momento, su proposta motivata dell'interessato. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
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