La liquidazione separata non contrasta con il principio di omnicomprensività del danno non patrimoniale

In caso di incidente stradale con esiti mortali può verificarsi contemporaneamente la lesione del vincolo parentale e la lesione alla salute psichica dei familiari della vittima.


In tal caso, spiega la Corte di Cassazione (sentenza n. 9320/15, pubblicata l'8 maggio e qui sotto allegata), 

il giudice deve liquidare separatamente i due pregiudizi.

La liquidazione separata del danno alla serenità familiare (ossia il dolore per il lutto che consegue alla perdita) rispetto al danno alla salute psicofisica dei prossimi congiunti non è contraria al principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale.  


Tale principio, infatti, vuole solo evitare duplicazioni risarcitorie, ma tali duplicazioni non sussistono di certo quando il danno riguarda beni oggettivamente differenti.


Insomma il dolore a cui vanno incontro i familiari di chi è ha perso la vita in un incidente è cosa diversa dal danno alla salute psichica che gli stessi familiari possono aver subito nel caso in cui non siano riusciti a rassegnarsi alla perdita e ciò si sia tradotto in una vera e propria patologia.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, il principio dell'unicità del danno non patrimoniale non comporta affatto che la liquidazione debba essere indistinta anche perché occorre separare le voci di danno in cui è diversa la perdita subita. 

Nella sentenza in esame gli Ermellini hanno così ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello di procedere a una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale facendo riferimento all'unitarietà della lesione. 


Il principio dell'unitarietà del danno - chiarisce la Suprema Corte - vuole solo evitare che un giudice possa liquidare due volte lo stesso danno per il solo fatto che lo si è chiamato con dei nomi diversi, ma ciò non significa che perdite non patrimoniali diverse debbano essere assorbite una nell'altra.


Se la lesione incide su beni oggettivamente diversi la liquidazione andrà fatta in modo separato.


Qui di seguito il testo integrale della sentenza.

Cassazione Civile, testo sentenza 9320/2015

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