La giurisprudenza ha mutato orientamento da tempo ed è il Consigliere Giacomo Maria Stalla, sotto la presidenza di Libertino Alberto Russo, a chiarirci qual è il nostro destino quando siamo soggetti all'eccezione di prescrizione avversaria.
La pronuncia emessa dalla Sez. III Civ. è la n. 5208 del 17 marzo 2015 e contiene una sfumatura peculiare a proposito della ritualità della produzione in giudizio del documento su cui viene ancorata la rilevazione officiosa ad opera del giudice.
Il processo verte su controversia disciplinata dal rito che sono solito definire intermedio, vale a dire tra il vecchio ed il nuovo rito, retto dalla quadruplice scansione degli articoli 183 e 184 c.p.c.
Buona lettura!
La parola alla Suprema Corte.
"Può dirsi ormai pacifico che quella di interruzione della prescrizione integri un'eccezione in senso lato, così da poter essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Questa conclusione è stata stabilita da Cass. Sezioni Unite n. 15661 del 27/07/2005, ed ha trovato plurime successive conferme (da ultimo Cass. n. 18602 del 05/08/2013), nel senso che: "Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte, o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico presuppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integri un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione".
Il problema di specie non riguarda però tanto la rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione (ammessa anche dalla ricorrente), quanto il fatto - pure richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Sez. L n. 18250 del 12/08/2009 ed altre in termini) - che tale rilevabilità debba operare sulla scorta di allegazioni e produzioni documentali tempestivamente e ritualmente introdotte in giudizio.
E' in tale maniera, infatti, che il principio di rilevabilità d'ufficio trova contemperamento con il principio dispositivo e di contraddittorio tra le parti.
Nel caso in esame è la stessa ricorrente ad affermare che il fax del 22 aprile 2002 inviato dal legale di (omissis) al legale della M. (fax al quale il giudice di appello ha ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione) venne prodotto in giudizio dalla società attrice con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. (nella previgente formulazione, qui applicabile ratione temporis);
aggiunge poi la ricorrente (ric. pag. 20) che prima di tale incombente "mai era stata allegata e dedotta da alcuna delle parti, prima di tale produzione, anche la sola esistenza di tale comunicazione".
Va però considerato che esigere - come mostra in sostanza di voler fare la ricorrente - la deduzione dell'evento interruttivo della prescrizione fin dagli atti introduttivi definitori del thema decidendum, finisce con lo svuotare di contenuto il suddetto orientamento giurisprudenziale; che afferma, al contrario, la rilevabilità anche d'ufficio di tale evento indipendentemente dalle già verificatesi decadenze sulle domande e sulle eccezioni in senso stretto (ferma restando la necessità che il rilievo d'ufficio si fondi su fatti costitutivi introdotti ritualmente e tempestivamente in causa).
Sicchè ad essere rituale e tempestiva può essere, indipendentemente dalla pregressa allegazione nella fase introduttiva, anche soltanto la produzione di un documento di per sè suscettibile di essere valutato (anche d'ufficio) dal giudice al fine di ravvisarvi l'effetto interruttivo della prescrizione; una cosa è infatti la deduzione o allegazione dell'eccezione in quanto tale (qui non richiesta), ed altra l'introduzione in giudizio (anche attraverso un'istanza probatoria ovvero una produzione diretta) di un elemento della fattispecie concreta che, ancorchè utilizzato dalla parte ad altro scopo, venga ritualmente assoggettato al contraddittorio, e possa poi risultare rilevante ai fini dell'accertamento ufficioso dell'interruzione della prescrizione."
(Cass. Civ., Sez. III, 17 marzo 2015, n. 5208, Pres. Libertino Alberto RUSSO, Rel. Giacomo Maria STALLA)