In sede penale non si può condannare un medico per un intervento con esito infausto solo perché non ha assolto l'obbligo di richiedere al paziente il consenso informato.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21537/15 qui sotto allegata.
Secondo la Suprema Corte "In materia di responsabilità medica la mancanza o l'invalidità del consenso non ha alcuna rilevanza penale dovendosi ritenere che il giudizio sulla sussistenza della colpa non presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o no il consenso informato del paziente".
L'obbligo di acquisire il consenso informato, infatti, "non integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza".
C'è una sola ipotesi in cui la mancanza del consenso può avere rilievo nel processo penale, spiegano gli Ermellini: è il caso in cui la mancata acquisizione del consenso informato si sia tradotta nella l'impossibilità per il medico "di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire un'anamnesi completa".
Nel caso di specie il medico è stato comunque condannato perché sono emersi profili di colpa e i giudici di merito hanno correttamente stigmatizzato la scelta improvvisa effettuata durante l'intervento di procedere secondo una tecnica diversa da quella concordata senza che si fosse prima eseguito un esame diagnostico mirato, cosa che ha determinato l'esito infausto dell'operazione.
Per altri dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza.
Cassazione Penale, testo sentenza n. 21537/2015