Se una delle parti ha ritirato il fascicolo (avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 169 cpc) ma poi non lo ha più depositato, il giudice dovrà comunque decidere la causa e dovrà farlo allo stato degli atti.
Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 10741/15 depositata il 25 maggio), precisando però che la sola mancanza dell'annotazione del cancelliere sulla data di restituzione del fascicolo di parte, non può per far presumere (in difetto di un previo accertamento) che il fascicolo non sia stato restituito nei termini perché una omissione che potrebbe essere imputabile a negligenza del cancelliere "non può tradursi in prova della mancata tempestiva restituzione".
Secondo la Cassazione alla parte è consentito fornire in altro modo la prova del tempestivo deposito del fascicolo ma tale prova non può essere costituita dal semplice tempestivo deposito della comparsa conclusionale.
Per questo, se non ci sono fatti rilevanti che costituiscono l'indizio di un possibile smarrimento dell'incartamento (in tal caso si dovrebbero disporre necessarie ricerche) il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per dare modo alla parte di rimediare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti.
Cassazione Civile, testo sentenza 10741/2015