Il Ministero della Giustizia ha messo a punto uno schema di decreto avente ad oggetto il "regolamento recante norme di attuazione dell'articolo quattro, comma due, l. n. 247/2012 ai fini dell'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati".
Nascerebbero in questo modo delle associazioni multidisciplinari con l'apertura a tutte quelle professioni che sono organizzate in collegi e ordini.
L'obiettivo è quello di favorire la possibilità di creare sinergie con un ampio numero di categorie professionali.
Il secondo comma dell'articolo 4 della Legge n. 247/2012 prevede che al fine di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati non solo gli iscritti all'albo forense ma anche gli altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia.
Allo stesso modo l'avvocato può esercitare la sua professione partecipando ad associazioni costituite tra altri liberi professionisti.
Insomma si potranno costituire associazioni tra diverse categorie di professionisti che assumeranno così la forma di associazioni multidisciplinari.
Ma quali saranno le professioni che potranno costituire questo tipo di associazioni?
Il ministero ha aperto nei confronti di tutti i professionisti organizzati in collegi ed ordini.
In particolare è l'articolo due del regolamento a specificare che potranno partecipare all'associazione multidisciplinare quei professionisti che appartengono ai seguenti ordini o collegi: commercialisti ed esperti contabili; consulenti del lavoro; periti agrari medici chirurghi e odontoiatri; psicologi; architetti; geometri; ingegneri; veterinari; assistenti sociali; dottori agronomi e dottori forestali; agrotecnici; pianificatori, paesaggisti e conservatori; attuari; biologi; chimici; geologi; tecnologi alimentari.
Qui di seguito: le nota di trasmissione dello schema di decreto al CNF; Il testo dello schema di regolamento; la Relazione illustrativa
UFFICIO LEGISLATIVO
AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.".
Si trasmette, per il parere, lo schema di regolamento indicato in oggetto.
IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISISLATIVO VICARIO
Giuseppe Santalucia
Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
Il Ministro della Giustizia
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto P articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
Sentito il Consiglio nazionale forense;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del...., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
b) per "associazioni multidisciplinari" si intendono le associazioni costituite o partecipate da un avvocato con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.
Articolo 2
Individuazione delle categorie professionali
1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei commerialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;
- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei geometri.
Articolo 3 Rinvio
1. Per la regolamentazione delle associazioni multidisciplinari si ha riguardo a quanto disposto dall'art. 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.
Articolo 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
Il Ministro della giustizia
Relazione illustrativa
Il presente decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247: "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (in seguito: legge forense) in forza del quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, individua "anche altri liberi professionisti" che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
L'art. 4 citato, infatti, prevede che la professione forense possa essere esercitata sia individualmente sia in forma associata (fermo restando - come puntualizza il comma 1° della norma citata - che l'incarico professionale è comunque sempre conferito all'avvocato in via personale).
La costituzione di una associazione, non solo tra avvocati, ma multidisciplinare ha lo scopo - esplicitato dallo stesso articolo 4, comma 2 - di "assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare".
Pertanto, al fine di agevolare il più possibile colui che si rivolge alla associazione, si è ritenuto opportuno recepire l'indicazione proveniente dal Consiglio Nazionale Forense e prevedere, quindi, una apertura nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi ed ordini in modo da non escludere a priori la possibilità di creare utili sinergie con un ampio numero di categorie professionali e nel contempo non privare la categoria della possibilità di entrare in contatto con "mercati" che, allo stato, possono sembrare non offrire opportunità concrete ma che nel futuro potrebbero, invece, riservare prospettive di collaborazione utili anche nell'ottica della qualità del servizio da offrire al proprio assistito.
L'articolo 4 citato detta la disciplina delle associazioni tra avvocati e delle associazioni multidisciplinari rimettendo al regolamento ministeriale la individuazione delle categorie professionali con le quali l'avvocato può costituire una associazioni multidisciplinare: il regolamento in esame, pertanto, implementa la normativa primaria negli spazi che la stessa ha specificatamente rimesso a questo strumento di normazione secondaria, omettendo di riproporre previsioni normative che trovano nella norma primaria la loro fonte.
Il presente decreto ministeriale si compone di quattro articoli che, qui di seguito, si esaminano separatamente.
Articolo 1 Oggetto e definizioni
Il primo comma descrive il contenuto del presente regolamento avendo cura di ricordare che lo stesso è emesso in attuazione della norma primaria ivi richiamata.
Il secondo comma chiarisce il significato da attribuire alle espressioni "legge forense" e "associazioni multidisciplinari" che si rinvengono nel testo normativo.
Articolo 2 Individuazione della categorìe professionali
L'articolo si compone di un unico comma nel quale sono elencati gli ordini e i collegi ai quali devono appartenere i liberi professionisti che possono far parte delle associazioni multidisciplinari.
Si è illustrata in premessa la ragione che ha suggerito di prevedere un ampio numero di categorie professionali, mentre si richiama l'attenzione sulla circostanza che sono state prese in esame solo le professioni regolamentate: solo queste, infatti, in ragione della loro organizzazione in ordini o collegi (con ciò che ne consegue in termini di regolamentazione dei vari aspetti della attività professionale) possiedono caratteri di omogeneità con laprofessione forense.
Articolo 3 Rinvio
La norma si limita a ricordare che le associazioni multidisciplinari solo regolate dalla legge forense - segnatamente, dallo stesso articolo 4, commi 3 e seguenti -, nonché dalle disposizioni del codice civile (in tema di associazioni) in quanto compatibili.
Articolo 4 Entrata in vigore
L'articolo individua nel giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale la data della sua entrata in vigore.