di Marina Crisafi - Nnn ha diritto al compenso per il parere "preventivo" redatto a favore del cliente sulle chance di successo di un eventuale appello, il legale che non è abilitato a patrocinare innanzi alle magistrature superiori. Questa attività infatti deve considerarsi ricompresa nella voce "studio della controversia" che fa parte dei compensi per il giudizio d'appello e non può dunque essere oggetto di liquidazione autonoma quale prestazione stragiudiziale.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 11446 depositata oggi (qui sotto allegata), che ha bocciato il ricorso di un avvocato avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Roma che aveva respinto la sua richiesta di ottenere il riconoscimento di un diritto al compenso per il parere redatto per conto della propria cliente al fine di illustrare i margini di possibile successo di un appello al Consiglio di Stato.
Condividendo il dictum del giudice di merito, gli Ermellini hanno osservato innanzitutto che la richiesta del parere era strettamente connessa e preordinata allo svolgimento dell'unico incarico affidato all'avvocato, ovvero quello di redigere un ricorso da presentare al Consiglio di Stato, predisponendo in via preventiva un parere, appunto, sull'opportunità o meno di promuovere il giudizio di impugnazione.
Tale attività, hanno specificato da piazza Cavour, deve essere ricompresa nella voce di "studio della controversia" e consultazioni con il cliente e non può essere liquidata separatamente quale prestazione stragiudiziale.
Come spiega la seconda sezione civile "la remunerazione dell'attività di redazione del parere preventivo - attività cui con l'atto di appello il legale ha inteso circoscrivere la sua pretesa - postulava in ogni caso l'iscrizione nell'apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori".
Sicché - non assumendo alcun rilievo la circostanza che nonostante il professionista avesse precisato alla cliente sin dall'inizio di non essere abilitato la stessa avesse confermato l'incarico - ha concluso la S.C. "nel segno del primo comma dell'art. 2231 c.c., nulla può competere al ricorrente".
Scarica la sentenza n. 11446/2015