di Marina Crisafi - Non sempre è reato il mancato soccorso da parte del conducente di un veicolo che, dopo aver causato un incidente stradale con danno alle persone, prosegue la marcia anziché fermarsi. Secondo quanto stabilito da una sentenza del Tribunale di Padova (n. 2454/2014) va verificato se lo stesso si è reso conto di aver provocato lesioni alla persona.
La sentenza in esame, qui sotto allegata, ha assolto una donna dal reato di cui all'art. 189, comma 6° C.d.s., per aver investito inavvertitamente un ciclista che stazionava al fianco del suo veicolo, mentre ripartiva dal semaforo, allontanandosi senza prestargli soccorso.
Dalle risultanze del giudizio era emerso che la donna non si era resa conto della gravità dell'incidente (avendolo considerato come un piccolo urto senza lesioni alla persona) e che, dopo aver scambiato qualche parola col ciclista che si era rialzato da solo (peraltro inveendo contro di lei) riavviava la marcia, giacché pressata dalla fila di automobili che si era formata dietro nelle more dello scattare del semaforo verde.
Per il giudice padovano, la donna non ha commesso alcun reato. Infatti, ha sostenuto, il tribunale, l'art. 189, comma 6, del Codice della strada
, è un delitto e, come tale "non è sufficiente la colpa ma occorre il dolo - e questo - si concretizza nella coscienza e volontà di allontanarsi senza prestare soccorso ad una persona che si è infortunata per propria causa, avendo in qualche modo ingenerato un incidente stradale durante la circolazione a bordo di un mezzo".Pertanto, difettando, nel caso di specie, l'elemento psicologico della perfetta conoscenza dell'evento nella sua intera dinamica, il Tribunale ha ritenuto che l'imputata potesse essere mandata assolta, sia pur con il rigoroso limite di cui all'art. 530, 2° comma, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.
Qui la sentenza n. 2454/2014 del Tribunale di Padova