La causa?
Un frammento d'ago da sutura rimastole in zona perineale.
Nell'anno 2000 la paziente effettua un esame radiodiagnostico che riscontra la presenza di corpi estranei residui dell'intervento chirurgico.
Nel 2004 la scoperta consacrata dalla lettura della cartella clinica: "nelle manovre un frammento d'ago rimane perso nei muscoli del piano perineale. Non essendo possibile rintracciarlo se non a prezzo di un'ulteriore grave lesione dei tessuti necessari alla ricostruzione, si rinuncia alla sua estrazione".
Ora, il frammento avrebbe potuto e dovuto essere rimosso, dopo accurati accertamenti, a distanza di qualche mese, a guarigione delle ferite avvenuta.
La struttura ospedaliera non effettuò la rimozione e la paziente corse anche il rischio che l'affioramento del frammento acuminato provocasse danni ai figli successivamenti partoriti.
La Corte d'Appello di Milano, sotto la presidenza di Baldo Marescotti, con la sentenza n. 2109/2015, resa pubblica il 14 maggio 2015, relatore quel Raimondo Carmelo Mesiano oggetto delle... inaudite attenzioni mediatiche della rete televisiva Mediaset Canale 5 (trasmissione Mattino5, conduttore Claudio Brachino) a seguito della sentenza relativa al danno economico derivante alla CIR di De Benedetti dal Lodo Mondadori, ritiene che la colpa dell'azienda ospedaliera sia di tipo contrattuale.
Per quanto concerne la prescrizione, seguiamo l'iter argomentativo della pronuncia davvero significativa.
Ricordo che il Tribunale di Milano aveva accertato la prescrizione del diritto dell'attrice, condannandola alle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
Per la Corte distrettuale il diritto di credito risarcitorio rivendicato dalla paziente non è affatto prescritto!
Infatti, contrariamente al Tribunale, la Corte d'Appello osserva che il rapporto che sorge fra paziente ospedalizzato e struttura ospedaliera è un preciso rapporto giuridico obbligatorio, dalla cui violazione scaturisce la responsabilità contrattuale.
Si applica alla fattispecie il termine decennale, vale a dire il tempo ordinario a prescrivere stabilito dalla legge per tutti i diritti per i quali non sia normativamente posto un differente termine: art. 2946 c.c.!
Il Tribunale ambrosiano, per contro, aveva erroneamente asserito che in materia il termine per promuovere l'azione giudiziaria è di cinque anni dall'evento o da quando si è avuta conoscenza.
Dies a quo del termine decennale: da quando decorre?
Il problema dell'individuazione del dies a quo è di fondamentale importanza in special modo per chi ha contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo.
In applicazione dei principi dettati in materia dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 581 dell'11 gennaio 2008, non può che essere il tempo in cui non solo il danno alla salute si è manifestato, ma è divenuta conosciuta o conoscibile la condotta illecita che di tale danno costituisce la causa efficiente.
Era, quindi, la data di quel famoso esame radiografico del 2000 ad integrare il momento di partenza del termine decennale per azionare.
E la pretesa risarcitoria della sfortunata signora della sentenza del 14 maggio 2015 non era affatto prescritta come opinava il Tribunale di Milano giudicando sull'eccezione preliminare di merito di parte convenuta.
La famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 581/2008 (Primo Pres. Vincenzo Carbone, Pres. Sez. Giuseppe Ianniruberto) è frutto della penna di Antonio Segreto.
Riguardava un caso di malattia da contagio.
In base all'art. 2935 c.c., norma assolutamente aperta a molteplici e contrapposte soluzioni, la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere.
L'evoluzione della giurisprudenza ha intrapreso il cammino che il verificarsi del danno consista nella manifestazione esterna, vale a dire quando diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile anche in relazione alla sua rilevanza giuridica.
I concetti fondamentali del ragionamento sono la conoscibilità del danno e la rapportabilità causale.
Sino a quando la malattia viene sofferta come tragica fatalità non imputabile a terzi la prescrizione non può assolutamente cominciare a decorrere perché la patologia non è vissuta a mo' di fatto cagionato da terzi.
L'esteriorizzazione del danno è un parametro limitante perché impedisce una piena comprensione delle ragioni che giustificano l'inattività incolpevole della vittima rispetto all'esercizio dei suoi diritti.
Ma di esordio della prescrizione riparleremo nei prossimi giorni sempre sulle colonne di LIA Law In Action.