Queste disposizioni si applicheranno alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.
A seguito del monitoraggio del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, saranno possibili eventuali modifiche od integrazioni in quanto la disciplina in questione troverà applicazione in via sperimentale.
Il decreto si incentra su due punti: la fissazione di un limite al numero di pagine degli atti e l'indicazione di standard che devono essere rispettati nella redazione degli atti stessi.
Sotto il primo profilo, il decreto fissa in trenta il numero massimo di pagine consentito per l'atto introduttivo del giudizio, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, la revocazione e l'opposizione di terzo proposti contro la sentenza di secondo grado, l'atto di costituzione, le memorie e ogni altro atto difensivo per cui non sia disposto diversamente.
Dieci pagine è il limite previsto per la domanda autonoma di misure cautelari, nonché per le memorie di replica, per l'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria. Da questi limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.
Se la controversia presenta questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse oppure riguarda interessi sostanziali di particolare rilievo, il numero di pagine potrà arrivare fino a cinquanta pagine per gli atti sottoposti al limite di trenta e a quindici per i restanti.
Per quanto invece riguarda il secondo punto, il decreto dispone la redazione degli atti su fogli A4, con l'utilizzo di caratteri di tipo corrente e "di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagine, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5".
Il testo del provvedimento è visibile qui: vedi: www.gazzettaufficiale.it/...15A04272/sg