i chiarimenti in una circolare dell'Agenzia delle Entrate
Giovanna Molteni 

Con la circolare numero circolare numero 23/E del 9 giugno 2015 l'Agenzia delle Entrate chiarisce le novità introdotte dall'ultima Legge di Stabilità in tema di ravvedimento operoso.

In estrema sintesi, i contribuenti possono sanare gli errori e le omissioni eventualmente commessi beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dell'autocorrezione.

Se il ravvedimento per errori nelle dichiarazioni o per mancato pagamento interviene entro trenta giorni, il contribuente deve pagare un decimo della sanzione dovuta

Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate il ravvedimento può ora essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, ma a patto che non sia già arrivato un atto di liquidazione, un accertamento o una comunicazione di irregolarità sul pagamento dell'Irpef a seguito di un controllo formale.

Nel caso di un errore nella dichiarazione dei redditi che ha comportato un calcolo dell'Irpef in misura inferiore al dovuto, sussiste la possibilità di vedersi ridotte le sanzioni a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.


Infine, è stato introdotto un allungamento dei tempi per ravvedersi con lo sconto sulle sanzioni. La regolarizzazione di errori e omissioni può avere luogo anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Il ravvedimento può, cioè, intervenire fino al termine massimo previsto per gli accertamenti, ossia fino al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Il contribuente è chiamato a pagare un settimo della sanzione dovuta se regolarizza la posizione entro un anno; se la correzione interviene più in là la sanzione è ridotta ma in misura minore, in quanto si paga un sesto del dovuto.

Vai al testo della circolare 23/E del 9 giugno 2015

Giovanna Molteni

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