Anche se il verbale redatto dall'agente di polizia municipale non è frutto di fatti storici, è legittima la multa per guida pericolosa basata sul suo giudizio

di Marina Crisafi - Nessun eccesso di velocità, perlomeno provato, nessun divieto o segnale non rispettato, ma se il vigile reputa che la guida sia comunque "pericolosa" è legittimato ad elevare la contravvenzione. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 12574 depositata ieri, respingendo il ricorso di un automobilista contro il Comune di Viareggio per l'annullamento del verbale della polizia municipale con cui era stata contestata violazione dell'art. 141 C.d.s. per "essere inadeguata e pericolosa la velocità e la condotta di guida del contravventore".

Perdendo sia in primo che in secondo grado, il conducente multato aveva adito la Cassazione lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, per l'esclusivo e univoco peso dato dai giudici di merito al verbale di accertamento impugnato, basato peraltro su "mere percezioni" degli agenti e alla "fede privilegiata" affidata alle dichiarazioni rese dagli stessi, a scapito delle testimonianze rese da terzi.

Ma anziché ottenere ragione, cade dalla "padella alla brace".

Innanzitutto, osserva, infatti, la S.C. la critica appare priva di pregio, limitandosi a biasimare l'apprezzamento dei fatti operato dal giudice di secondo grado e opponendo "un diverso giudizio di puro fatto del tutto indipendente dalla regola iuris" contenuta nella norma violata.

Inoltre, per piazza Cavour la motivazione della corte di merito non fa una piega, perché l'art. 141 C.d.S. dispone che "il conducente debba ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni d'incertezza, da cui è altresì importante valutare la reale dinamica dei fatti". Attività che il tribunale non ha affatto trascurato di svolgere considerando avvalorate le dichiarazioni rese dagli agenti dal riscontro delle circostanze oggettive (peraltro non contestate dal ricorrente), quali: la presenza di intersezioni e passaggi pedonali, l'ora notturna e il traffico intenso. Quanto alla velocità, invece, "fatale" nei confronti dell'uomo era stata la valutazione dei vigili che, viaggiando con la propria vettura a circa 40 km/h, si erano visti sorpassare dallo stesso, stimando così una velocità più elevata rispetto a quella consentita.

Pertanto, per la S.C., se è vero che i fatti riprodotti nel verbale di contestazione "non costituiscono di per sé un fatto storico che possa essere attestato ma costituiscono il portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal legislatore", è vero altresì che il giudizio di pericolosità "implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità", come avvenuto nel caso di specie. Per cui, la motivazione è adeguata e niente da fare per l'automobilista multato. 


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