Secondo la Cassazione il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza è del preposto

Il datore di lavoro non è penalmente responsabile se il lavoratore ha subito un infortunio per non aver indossato la cintura. La responsabilità in tal caso è del preposto alla sicurezza che ha il dovere di vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori delle direttive impartite.

Lo afferma la quarta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 26994 del 25-06-2015) che ha così accolto il ricorso di un datore di lavoro che era stato condannato ai sensi dell'art. 590 del codice penale per lesioni colpose.

Secondo la Cassazione in caso di incidenti sul lavoro "l'identificazione della posizione di garanzia deve rifuggire da superficiali generalizzazioni o indebiti automatismi, non potendo esimersi il giudice dall'analizzare la particolare regola cautelare la cui trasgressione è stata identificata come antecedente causale dell'evento illecito concretizzatosi".


Per questo se c'è stata una violazione dell'obbligo di vigilare sull'utilizzo della cintura di sicurezza da parte del lavoratore, deve considerarsi che tale obbligo "rimanda alla sfera di rischio gestita dal preposto, i cui compiti sono quelli di sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".


In tal caso, conclude la Corte, si può configurare solo una responsabilità penale del preposto e "non del datore di lavoro, cui non si può dunque imputare l'omessa vigilanza".

Come rilevano gli Ermellini, anche se i giudici di merito hanno fatto riferimento a un dovere del datore di lavoro di vigilare sull'operato del preposto, tale omessa vigilanza "non può essere affermata apoditticamente, per il solo fatto dell'essersi verificato l'infortunio"

Una responsabilità del datore potrebbe esservi nel caso in cui abbia indicato come preposto una persona che non è in grado di svolgere tale compito.

Qui di seguito il testo integrale della sentenza.


Cassazione Penale, testo sentenza n. 26994 del 25-06-2015

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