La combinazione delle due condotte integra sicuramente la fattispecie prevista e punita dall'art. 337 c.p.
La condotta del soggetto che - guidando un veicolo in modo oggettivamente pericoloso - non si limita a tentare la fuga dinanzi ad un posto di blocco autostradale, ma pone volontariamente in pericolo l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada integra l'elemento materiale della violenza al fine del configurarsi del reato di resistenza a pubblico ufficiale


È quanto afferma la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26528 del 24 giugno 2015 occupandosi del caso di un automobilista che, alla guida della propria autovettura, aveva omesso di fermarsi al segnale di alt intimatogli da una pattuglia della Polizia di Stato inscenando una fuga condotta con manovre di guida pericolose. 

Gli agenti di polizia avevano interrotto l'inseguimento dopo avere accertato che a bordo del veicolo si trovava anche un neonato e che le spericolate manovre di guida poste in essere dal conducente potevano porne in pericolo l'incolumità al pari di quella degli altri passeggeri. 


La Cassazione, respingendo il ricorso dell'imputato ha evidenziato che l'inottemperanza all'ordine di arresto impartito con posto di blocco autostradale, cui faccia seguito la fuga del soggetto con attuazione di manovre di guida pericolose per sé, per gli agenti di polizia inseguitori e in genere per gli utenti dei tratti stradali interessati rientra pacificamente nel paradigma di cui all'articolo 337 c.p.


Qui sotto il testo della sentenza.


Giovana Molteni

Corte di Cassazione testo sentenza 24 giugno 2015 n. 26528
Giovanna Molteni

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