Lucia Izzo - Dal 1° febbraio 2007 il Codice delle Assicurazioni private ha introdotto una procedura speciale di liquidazione dei danni da sinistro stradale che coinvolgono veicoli a motore regolarmente assicurati.
Il cd. risarcimento diretto concede al danneggiato la facoltà di richiedere alla propria compagnia assicurativa il risarcimento per i danni subiti dal proprio veicolo, per le lesioni di lieve entità del conducente, nonché per i danni subiti dalle cose trasportate o dai passeggeri dei veicoli coinvolti.
Alla richiesta (fornita di una serie di informazioni necessarie per la definizione della pratica) presentata al proprio assicuratore segue un'offerta di risarcimento o una comunicazione motivata circa la mancata formulazione di un'offerta risarcitoria.
L'indennizzo diretto rappresenta una facoltà per il danneggiato, il quale, in alternativa, potrà proporre l'azione ordinaria nei confronti del responsabile del sinistro, evocando in giudizio il danneggiante e la compagnia assicuratrice di questi.
Sia in relazione alla richiesta di indennizzo diretto che in caso di procedura ordinaria, il dibattito giurisprudenziale si soffermato sul quantum probatorio offerto dai preventivi di riparazione, tra chi ha ritenuto sufficiente o meno la sola produzione di un preventivo per determinare il danno subito dal veicolo.
La giurisprudenza prevalente (da ultimo Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26693/2013) si è espressa circa l'insufficienza del solo preventivo a fondare la pretesa risarcitoria, trattandosi di un atto di parte, redatto da un terzo fuori dal contraddittorio.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha indicato ulteriori elementi indiziari idonei (ma non necessariamente sufficienti) a corroborare i dettagli del preventivo: a titolo esemplificativo, si considerano tali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo e soprattutto le fotografie del veicolo stesso, che consentirebbero di fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro ed anche di verificare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica dell'incidente (ivi compresa l'eventuale esistenza di altri danni preesistenti al sinistro stesso).
Indubbiamente, l'indirizzo giurisprudenziale dell'insufficienza probatoria ha prevalso anche in ragione del timore (spesso fondato) circa la diffusa pratica di preventivi privi di oggettività nella stima dei danni subiti dal veicolo.
Proprio per ovviare a simili pratiche fraudolente, e per offrire una risposta probatoria univoca in materia, il legislatore ha previsto nel Ddl Concorrenza (attualmente al vaglio della Camera) l'obbligo a carico del danneggiato di produrre non un semplice preventivo, ma la fattura del carrozziere ai fini del risarcimento del sinistro. Tuttavia, anche tale previsione, se recepita, non sarebbe esente da criticità applicative.
Lucia Izzo