Di Marina Crisafi - Alle separazioni e ai divorzi conclusi tramite l'istituto della negoziazione assistita non si applica l'imposta di registro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65/E pubblicata ieri (in allegato), rispondendo a un'istanza di interpello formulata da un avvocato.
Il quesito proposto dal professionista al Fisco riguardava proprio l'assoggettabilità o meno alla tassa di registro di un accordo di separazione personale concluso tramite negoziazione assistita che prevedeva anche la cessione da un coniuge all'altro della piena proprietà di un immobile e la contemporanea costituzione dell'usufrutto sullo stesso.
Secondo la tesi del legale al caso di specie doveva applicarsi l'art. 19 della l. n. 74/1987 che contempla l'esenzione delle imposte (di registro, di bollo, ecc.) su tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per l'Agenzia delle Entrate la tesi è corretta.
Posto che le agevolazioni di cui all'art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici 'relativi' al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e che il beneficio fiscale, come precisato dalla Consulta (sentenza n. 202/2003) si estende al giudizio di separazione, "in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole", lo stesso deve ritenersi applicabile, ha affermato l'Agenzia, "oltre che agli accordi di natura patrimoniale riferibili direttamente ai coniugi, anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale".
Per cui, considerato che l'art. 6 del d.l. n. 132/2014 ha parificato gli effetti degli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio, non vi sono dubbi che l'esenzione dall'imposta sia applicabile anche ai primi, purché dagli stessi emerga chiaramente che le disposizioni patrimoniali "siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale".
Qui la risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle Entrate