Se il marito scappa di casa rischia l'addebito della separazione. E' quanto emerge da un'ordinanza della Corte di Cassazione (la numero 14841 del 2015 qui sotto allegata) in cui gli Ermellini hanno confermato una pronuncia di addebito emessa dalla Corte di Appello di Roma.
Nel ricorso per Cassazione l'uomo aveva tentato di giustificare la sua condotta spiegando che l'abbandono della casa coniugale si era verificato nel contesto di una crisi matrimoniale già in atto.
Ma la Cassazione fa notare che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli esiti dell'istruttoria da cui era emerso che la fuga da casa era avvenuta già alcuni mesi prima della separazione e che lui, oltretutto, aveva lasciato la ex moglie in circostanze particolarmente difficili costringendola anche a subire uno sfratto dalla casa in cui la coppia aveva vissuto.
A fondare la decisione della Corte d'Appello aveva contribuito anche il rilievo della mancata assistenza alla moglie in occasione dello sfratto e di un ricovero ospedaliero.
In un secondo motivo di ricorso il marito "fuggitivo" aveva anche sostenuto che nel giudizio d'appello non si sarebbe tenuto conto delle sue condizioni di invalidità (essendo egli un non vedente al 100%), e delle sue reali possibilità di assistere la moglie.
Anche in tal caso secondo la Cassazione il giudizio di merito è stato esaustivo avendo la corte d'appello tenuto conto delle condizioni di entrambi i coniugi essendo risultato che lui era un non vedente mentre la moglie era una ipovedente.
Cassazione Civile, testo ordinanza 14841/2015