Nello specifico, la pronuncia ha riguardato una vicenda in cui, contravvenendo alla specifica clausola del contratto di locazione che subordinava il diritto di recesso anticipato del conduttore alla sussistenza di gravi motivi e con preavviso di almeno sei mesi, lo stesso conduttore provvedeva al rilascio dei locali consegnando le chiavi al locatore senza addurre motivazione alcuna e in assenza di preavviso. Il locatore agiva quindi in giudizio per ottenere il pagamento dei canoni di locazione per il periodo corrispondente al mancato preavviso, oltre al risarcimento dei danni, risultando soccombente in primo grado e vittorioso in sede d'appello.
Nel censurare in sede di legittimità la pronuncia di secondo grado, il conduttore ha sostenuto che, essendo la riconsegna delle chiavi all'atto del rilascio avvenuta senza riserve o obiezioni di sorta da parte del locatore, doveva ritenersi accettata da parte dello stesso la risoluzione anticipata del rapporto.
Contestando recisamente tale impostazione, la Suprema Corte ha chiarito che la rinuncia al compenso, conformemente ai principi generali in materia contrattuale che escludono il valore di dichiarazione di volontà al mero silenzio, deve risultare da dichiarazioni, atti o comportamenti inequivocabili in tal senso; "tale non è la mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'appartamento: comportamento in certa misura necessitato, e comunque inidoneo di per sé solo a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del periodo di preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge".
Avv. Laura Bazzan