di Marina Crisafi - Lo studio non può costituire un alibi per sottrarsi all'obbligo del mantenimento del figlio minore. Tanto più se l'onerato è un papà di 35 anni ancora studente universitario, il quale può benissimo ottemperare vendendo il cespite di sua proprità o, meglio, ricorrendo all'aiuto dei propri genitori che, in quanto ascendenti, sono tenuti a mantenere il nipote.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 16296/2015 pubblicata qualche ora fa (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un padre 35enne, studente universitario fuori corso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che disponeva a suo carico un assegno di mantenimento alla figlia minore pari a 450 euro al mese.
Il giovane ricorreva per Cassazione in punto di assegno nulla eccependo sull'affido condiviso con collocamento presso la ex compagna.
Ma il Palazzaccio risponde picche.
Premettendo innanzitutto che i provvedimenti d'appello relativi al mantenimento e all'affidamento dei figli di genitori non coniugati, sono suscettibili di ricorso per Cassazione, a maggior ragione alla luce della recente riforma della disciplina sulla filiazione (cfr. l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), piazza Cavour ha spiegato che il ricorrente ha proposto "profili e situazioni di fatto" insuscettibili di controllo in sede di legittimità, decidendo nel merito e confermando quindi la decisione della corte territoriale.
Adeguata e corretta è, infatti, per gli Ermellini la pronuncia del giudice barese nel precisare che "il genitore ha l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli, e gli studi universitari (all'età di 35 anni) non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo".
Una decisione adottata procedendo legittimamente, hanno proseguito i giudici, per presunzioni. Il papà universitario risulta, difatti, proprietario di un immobile, di un'auto, che potrebbe benissimo alienare, e può usufruire altresì degli aiuti "sensibili" dei propri familiari dotati, peraltro, di buona posizione economica.
Del resto, non bisogna dimenticare, ha concluso la S.C., "che gli ascendenti sono tenuti a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti". Per cui ricorso rigettato e ricorrente condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
Cassazione, ordinanza n. 16296/2015