di Lucia Izzo - Con la sentenza n. 16486/2015 (qui allegata), la II sez. Civile della Corte di Cassazione ha deciso circa il ricorso presentato dal proprietario e dall'usufruttuario di unità immobiliari site in un condominio. I ricorrenti avevano contestato il contenuto e la validità di una delibera dell'assemblea condominiale che aveva statuito circa "la costruzione di un ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale" per agevolare un condomino disabile.
Per i ricorrenti, la costruzione dell'ascensore, considerata innovazione di cosa comune, necessitava di essere decisa con una maggioranza qualificata pari a 666,6 millesimi e dunque non poteva essere approvata con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi e con il loro dissenso come in realtà avvenuto.
I ricorrenti avevano lamentato inoltre che, a seguito dell'intervento di costruzione dell'ascensore, la larghezza minima della scala sarebbe stata pari a 72 centimetri, rendendo di fatto l'opera inservibile non permettendo il passaggio di almeno due persone e mettendo a rischio, in caso di pericolo o evacuazione forzata dell'edificio, il deflusso delle persone e l'accesso dei soccorritori.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha richiamato il corretto giudizio di merito espresso dalla Corte di Appello, evidenziando come in tema di condominio degli edifici, il concetto di inservibilità della cosa comune "non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità".
I giudici richiamano, inoltre, il principio di solidarietà condominiale, che deve trovare applicazione nel giudizio circa la possibilità che l'installazione di un ascensore possa recare pregiudizio all'uso o al godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini: la coesistenza di più unita immobiliari in un unico fabbricato rende necessario un contemperamento degli interessi per consentire una pacifica convivenza, tra i quali deve includersi anche "quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati".
Proprio sulla base di questi principi, rileva la Corte, nel caso di specie il provvedimento assembleare del condominio, riguardante l'installazione dell'ascensore, aveva tenuto conto delle esigenze di diversi condomini con disturbi alla deambulazione impossibilitati ad usare le scale, così come verificato da c.t.u. esperita in corso di causa, la quale aveva altre sì dimostrato la possibilità che le scale potessero venire efficacemente utilizzate senza problemi dai soccorritori, sia trasportando una sedia a rotelle che una barella, senza danni per l'infermo.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso liquidando le spese.
Cass., II sez. Civile, sent. 16486/2015