di Marina Crisafi - Ai fini della sussistenza del reato ex art. 591 c.p., è sufficiente il dolo generico, poiché l'"abbandono" è integrato "da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo".
Lo ha ribadito la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 34194/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Gip di Macerata che aveva assolto un uomo, per il delitto di abbandono di incapace, perpetrato nei confronti del fratello, interdetto, di cui era il tutore.
Per il procuratore, l'uomo si sarebbe disinteressato del congiunto, sparito improvvisamente senza documenti e poi rintracciato in un ospedale dove era finito ricoverato, limitandosi ad avvisare informalmente della vicenda un conoscente della polizia giudiziaria, senza però fare denuncia alcuna di allontanamento.
Per il Gip, invece, il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato era fondato sull'impossibilità di tenere sotto controllo il fratello interdetto, soggetto dalle bizzarre abitudini e dalle improvvide iniziative, che aveva l'abitudine a lasciare il domicilio, dove viveva con la famiglia del suo fratello/tutore, per poi farvi rientro.
Ma per la Cassazione, in accordo con quanto sostenuto dal procuratore, la valutazione del comportamento dell'imputato, da parte del giudice, non doveva centrarsi sulla possibilità dello stesso di controllare o meno i movimenti del congiunto, bensì sulle iniziative adottate per ritrovare il fratello, verso il quale aveva obbligo di cura, limitate (una volta avuta l'informazione che l'uomo era andato via di casa) ad "un'informale notizia a un amico", senza fare altro, fino al momento in cui un ignoto, ricoverato dalla polizia in un ospedale abruzzese, era stato identificato nell'incapace in stato di abbandono.
Per cui ciò basta ad integrare il dolo del delitto di cui all'art. 591 c.p., ha concluso la Cassazione annullando la sentenza con rinvio per nuovo esame, posto che lo stesso "è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo".
Cassazione, sentenza n 34194/2015