di Lucia Izzo - Il Tribunale di Roma si è espresso circa la questione dell'ammissibilità della domanda di addebito della separazione formulata da una delle parti nei confronti dell'altra, applicando un consolidato indirizzo giurisprudenziale. Nella recente sentenza del 19 giugno 2015 (qui sotto allegata) ha statuito sulla separazione personale tra due coniugi, giustificata dall'elevato conflitto caratterizzante il loro rapporto.
Il Tribunale ha preventivamente ricostruito la vicenda coniugale, in special modo l'evoluzione comportamentale del padre che aveva dapprima giustificato un provvedimento di affidamento monogenitoriale. All'esito di un percorso fruttuoso di crescita, come dimostrato dal rapporto dei Servizi Sociali, i giudici hanno statuito per l'affidamento condiviso. Questo in quanto il compito del giudice della separazione non consiste nell'afflizione di prescrizioni sanzionatorie a fronte di pregresse condotte eventualmente negative, ma piuttosto nel riequilibrare il rapporto familiare rivelatosi disfunzionale avendo quale preminente obiettivo la tutela del diritto alla bi genitorialità del minore.
Circa l'addebito i giudici capitolini hanno puntualizzato che la domanda di addebito costituisce una richiesta autonoma rispetto a quella di separazione sic et simpliciter, in quanto fondata sulla pretesa violazione dei doveri coniugali. Ciò viene confermato in maniera unanime dall'interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale che sin da epoca risalente ha qualificato l'addebito come "domanda nuova" e non come emendatio libelli, la cui causa petendi è costituita dall'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 1919/1984).
Pertanto, il ricorrente non potrà proporre l'istanza di addebito oltre il ricorso introduttivo ma, eccezionalmente, laddove sia parte resistente a formulare l'addebito con domanda riconvenzionale, dovrà essere concesso all'attore di chiedere l'addebito in risposta a tale domanda stante la reconventio reconventionis (trovandosi l'attore a sua volta nella posizione processuale di convenuto: cfr. Cass. 3639/2009). In tal caso il termine finale non può che essere quello della memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.
Nella fattispecie concreta la domanda di addebito formulata dall'attrice, pur essendo ritualmente introdotta, non è da ritenersi fondata poiché priva di prove valide a qualificare la condotta del marito determinante per la separazione.
Trib. Roma 19 giugno 2015