Nella sentenza n. 35024/2015, depositata il 20 agosto (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione non è in realtà entrata nel merito della questione, ma non ha neanche dichiarato l'assoluzione della ricorrente, imputata per le predette ragioni.
Nel caso di specie, veniva contestato il fatto che i giudici sia di primo che di secondo grado avevano dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere stata insufficiente e contraddittoria la prova dell'osservanza del termine per proporre la querela.
Con riferimento a ciò, la Corte ha affermato che il difetto della condizione di procedibilità impedisce ogni valutazione di merito circa il fatto dell'imputato e quindi anche che sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito.
Altri motivi rilevanti di ricorso, tutti rigettati dalla S.C. perché generici e concernenti questioni di merito, denunciavano vizi di motivazione per non aver i giudici di legittimità enunciato le ragioni di inattendibilità delle prove proposte per una pronuncia ex art. 530, co. 2, c.p.c. e di quelle rilevanti per una pronuncia ex art. 599 c.p. e vizi di motivazione con riferimento all'enunciazione delle ragioni poste a fondamento del diniego di acquisizione delle prove.
In ogni caso il rischio che a spettegolare sui flirt tra colleghi consegua una condanna penale c'è ed è concreto: al di là del fatto che nel caso esaminato la "fortuna" dell'imputata è derivata dal mancato rispetto del termine per proporre la querela, emblematica in tal senso è la sentenza n. 44940/2011 con la quale si è chiaramente stabilito che "integra il reato di diffamazione la diffusione, all'interno del ristretto ambito lavorativo, della notizia del rapporto clandestino tra due colleghi. La notizia può difatti avere una valenza diffamatoria, specie se uno dei due è sposato, in ragione della riprovazione sociale e del malevolo pettegolezzo che sovente accompagna fatti del genere".
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