di Marina Crisafi - È vero che l'assegno divorzile e quello di mantenimento sono autonomi e indipendenti, tuttavia quest'ultimo può costituire elemento utile di valutazione anche per il primo e dunque essere calcolato sulla base del parametro della disparità di posizioni economiche tra i coniugi, che costituisce indice del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. A stabilirlo è la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 17412/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un ex marito avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che poneva a suo carico un assegno divorzile di 450 euro mensili a favore dell'ex moglie.
Per gli Ermellini la Corte territoriale ha ben operato, con motivazione adeguata e non illogica, nel quantificare l'assegno tenendo conto dei miglioramenti economici della moglie, abbassando peraltro notevolmente la cifra da versare in suo favore, rispetto a quella disposta in sede di separazione.
Circa la quantificazione dell'assegno, inoltre, ha aggiunto la S.C., il giudice del divorzio non deve necessariamente considerare tutti i parametri di riferimento, potendone valorizzare uno o alcuni, come, nel caso di specie, la condizione economica dei coniugi.
Infine, ha precisato il collegio rigettando il ricorso, anche le prove testimoniali, la cui valutazione spetta al giudice di merito, possono incidere sul quantum dell'assegno.
Cassazione, ordinanza n. 17412/2015