- Agevolazioni legge 104
- Detrazione per i figli a carico
- Agevolazioni sui veicoli
- Detrazioni spese mediche, sanitarie e mezzi di ausilio
- Aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
- Altre agevolazioni per i non vedenti
- Detrazioni per eliminazione delle barriere architettoniche
Agevolazioni legge 104
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La normativa tributaria riconosce alle persone con disabilità e ai loro familiari, agevolazioni fiscali in diversi ambiti, precisando per ognuno di essi chi sono gli aventi diritto e quali i benefici fiscali garantiti.
Ciò avviene tenendo in considerazione i dettami della legge 104 del 1992 "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", tesa a garantire la libertà e l'autonomia delle persone disabili, la realizzazione dei loro diritti (civili, politici e patrimoniali), l'integrazione e la partecipazione alla vita della collettività.
I destinatari sono non solo le persone diversamente abili (coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione) ma anche i familiari dei soggetti portatori di handicap.
Detrazione per i figli a carico
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Il contribuente con figli fiscalmente a carico, può ottenere delle detrazioni Irpef variabili, il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito, annullandosi al raggiungimento di 95.000 euro di reddito complessivo.
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
La detrazione di base per i figli a carico è rispettivamente pari a 1220 euro per figlio di età inferiore a 3 anni, e 950 euro per figli di età pari o superiore a 3 anni.
Il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della L. 104/1992, ha diritto ad una maggior detrazione per l'ulteriore importo di 400 euro. Quindi, in tal caso, la detrazione raggiunge i 1620 euro per figlio disabile di età inferiore a 3 anni e i 1350 per figlio disabile di età pari o superiore a tre anni.
Se i figli a carico sono più di 3 nella famiglia, gli importi indicato aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione per i figli si ripartisce in misura pari al 50% tra i genitori che non sono legalmente ed effettivamente separati, oppure, in caso di accordo tra le parti, si potrà attribuire tutta la detrazione al genitore con il reddito più elevato.
Agevolazioni sui veicoli
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Per i veicoli sono previste diverse agevolazioni:
- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- Iva agevolata al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate o per l' acquisto di optional e prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile;
- Esenzione dal bollo auto, sia quando l'auto è intestata al disabile sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico;
- Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Possono usufruirne le persone non vedenti, i sordi, i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, i disabili con gravi limitazioni della capacita di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, i disabili con ridotte o impedite capacita motorie.
Le agevolazioni sono concesse per diversi tipi di veicoli (autovetture, autoveicoli, motoveicoli, autocaravan, motocarrozzette), ma solo se questi sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili; può beneficiarne anche il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.
La detrazione Irpef del 19% per l'acquisto di mezzi di locomozione è calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro e spetta una sola volta, per un solo veicolo, nel corso di un quadriennio decorrente dalla data d'acquisto.
La detrazione Irpef spetta anche per le spese di riparazione del mezzo, esclusi i costi di ordinaria manutenzione e di esercizio.
Regole particolari sono dettate per le persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Detrazioni spese mediche, sanitarie e mezzi di ausilio
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Si possono dedurre interamente dal reddito complessivo del disabile le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali) e le spese di "assistenza specifica" (ad esempio, l'assistenza infermieristica e riabilitativa).
Una detrazione Irpef del 19% è, invece, riconosciuta per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio, ad esempio possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) mentre altre spese sono ammesse integralmente, senza la "franchigia" (ad esempio, il trasporto in ambulanza del disabile, l'acquisto di mezzi d'ausilio alla deambulazione, di poltrone per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili specifici).
La stessa detrazione Irpef si applica anche alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" del disabile (risultante da certificazione medica) nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Le spese devono risultare da idonea documentazione anche se sono sostenute in favore di un familiare.
Aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
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È concessa un'aliquota IVA agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Questa si applica, oltre alla detrazione Irpef del 19%, per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Per usufruire dell'aliquota ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto apposita documentazione contenente specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico, nonché un certificato rilasciato dalla competente Asl attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
Altre agevolazioni per i non vedenti
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I non vedenti potranno ottenere una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida, che spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto
A ciò si aggiunge una detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento dell'animale, la quale spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.
Inoltre, è prevista un'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro.
Detrazioni per eliminazione delle barriere architettoniche
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Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 oppure del 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2016.
La detrazione spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro e andrà calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.
Nella categoria rientrano gli interventi effettuati per ascensori, montacarichi, i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (ex art. 3, comma 3, L. 104 /1992).
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile e non si applica, invece, al semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
La detrazione, non sarà fruibile contemporaneamente a quella del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.