Nota alla sentenza della Corte di Cassazione sent. n. 16369 del 4 agosto 2015

Avv. Paolo Accoti - Spunti di grande interesse ci fornisce la recente sentenza della Suprema Corte n. 16369/2015 oggi in commento.

La stessa è stata chiamata a decidere in merito ad una particolare fattispecie afferente la possibilità di intraprendere le azioni a tutela del possesso (reintegrazione e manutenzione), quando questo è esercitato da più compossessori, anche nei confronti degli stessi.

La Suprema Corte delinea molto accuratamente quali sono i limiti del compossesso e quali sono i presupposti affinché possa ritenersi violato il pari godimento del bene comune che legittima la tutela possessoria.

La vicenda giudiziaria prende le mosse da una domanda di reintegra e da una di manutenzione esperita da due compossessori (e comproprietari) nei confronti di altrettanti compossessori - comproprietari, che lamentavano lo spoglio di un'area dove insisteva un vecchio pozzo, mediante la realizzazione di un muro di cinta con conseguente privazione del possesso degli altri comproprietari, nonché la realizzazione sull'area comune di una piattaforma di cemento armato, atta ad impedire la sosta ed il transito dei veicoli.

In primo grado la domanda dei ricorrenti veniva respinta, al pari dell'interposto appello, sulla scorta della circostanza per la quale "la destinazione delle aree oggetto della controversia non era pregiudicata dalle modifiche apportate dai resistenti" e che, comunque, in merito all'uso dell'area, occorreva che i comproprietari ne definissero "modi ed usi, modalità e termini, anche, al fine di garantire il pari uso, previa eventuale definizione dell'esatta consistenza della stessa".

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma, veniva affidata a tre motivi:

1) Violazione degli artt. 1101, 1102, 1140, 1141, 1142, 1143, 1168 e 1170 c.c., per avere la Corte ritenuto che l'utilizzo dello spazio comune quale luogo di ritrovo e di gioco, non fossero utilizzazioni tali da configurare l'esercizio di un potere di fatto che, a tal proposito, la stessa non avrebbe tenuto conto che le parti, quali compossessori (e comproprietarie) di quell'area non avrebbero avuto l'esigenza di compiere un tipico atto di impossessamento, tant'è vero che i ricorrenti non reclamavano la violazione di un loro possesso specifico, diverso e in contrapposizione a quello comune e, pertanto, non dovevano dimostrare la volontà altrui di impossessarsi del bene, atteso che, ai sensi dell'art. 1101 c.c., avevano gli stessi diritti degli altri comproprietari.

2) La Corte avrebbe errato nel ritenere che la realizzazione della piattaforma in cemento consentisse ugualmente il transito e che, anche la dedotta mancanza di un regolamento disciplinante modi, usi modalità e termini, non impedisce al singolo possessore di agire per la tutela del proprio diritto, atteso che l'uso del bene è consentito a tutti i compossessori, anche in maniera più intensa, ma alle condizioni dettate dall'art. 1102.

3) Infine con il terzo motivo si deducono la illegittima condanna al pagamento delle spese di lite, in virtù della parziale soccombenza di parte resistente, cui era stato rigettato parzialmente l'appello incidentale.

La Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con la sentenza del 4 agosto 2015, n. 16369, accoglie i primi due motivi di ricorso e ritiene assorbito il terzo, cassa la sentenza e rinvia la causa ad altra sezione civile della Corte di Appello di Roma.

Prima di entrare nel merito della vicenda processuale la Suprema Corte si sofferma sulla definizione di turbativa affermando come: "in tema di azione di manutenzione nel possesso, le turbative possono assumere la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del precedente esercizio operate contro la volontà del possessore. In particolare, un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi immediato ed attuale danno al possesso altrui può ugualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tal fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole".

Ciò posto la Cassazione ritiene pienamente esercitabile la tutela possessoria del compossessore e che questa è salvaguardabile con le azioni di reintegrazione e manutenzione anche nei confronti dell'altro compossessore (comproprietario), allorquando questi: "sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda più gravose le modalità di esercizio".

A specificazione richiama un proprio precedente risalente nel tempo per cui: "… in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria, quando uno di essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima" (Cass. civ., 2/12/1994, n. 10363).

Continua la Suprema Corte riferendo come le concrete modalità di utilizzo del bene comune risultano desumibili dagli artt. 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c., e dette modalità individuano una posizione possessoria tutelabile, anche nei confronti del compossessore comproprietario quando questi unilateralmente modifichi, sopprima o turbi il compossesso degli altri.

Allo stesso modo, anche la violazione dei limiti relativi alle modalità di utilizzo in compossesso del bene comune può comportare una molestia nel possesso, che legittima l'azione di manutenzione contro il compossessore che rechi turbamento o modifichi le modalità di esercizio del compossesso.

Nel caso di specie, il giudice d'appello non si avvede che i ricorrenti non lamentavano la violazione del loro possesso esclusivo, bensì, evocavano la tutela del loro possesso, ex art. 1102 c.c., turbato e reso gravoso dalla modifica delle modalità di esercizio ad opera dei compossessori.

In realtà, contrariamente a quanto affermato dal giudice di seconde cure, le attività poste in essere dai resistenti comproprietari nell'area comune "… ben possono integrare attività travalicante i limiti delle facoltà attribuite ai comproprietari e compossessori ed astrattamente idonee a creare turbativa o molestia del compossesso in danno degli altri partecipanti alla comunione. La detta attività, infatti, può essere considerata come una forma limitativa di godimento del possesso - come esercitato in passato dagli altri compossessori e comproprietari - tutelabile in via di manutenzione".

Pertanto, la limitazione o le violazioni alle modalità di godimento del bene comune, da parte del compossessore, senza il consenso delle altre parti, legittima il ricorso alla tutela possessoria, ciò in virtù dell'art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Cass. civ. II Sez., 4.08.2015, n. 16369
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