di Marina Crisafi - Chi perde paga le spese processuali e non può darsi luogo a compensazione soltanto con mere "clausole di stile", ovvero con riferimenti generici alla "natura della controversia", alla "peculiarità della vicenda" o alla "qualità delle parti". È quanto ha deciso la Cassazione, con la sentenza n. 18276/2015 (qui sotto allegata) annullando la decisione della Corte d'Appello di Roma impugnata da un datore di lavoro che aveva visto compensare le spese in un giudizio relativo al licenziamento di una dipendente avvenuto durante il periodo di prova.
Pur rigettando l'istanza della lavoratrice la Corte capitolina, ribaltando la decisione di primo grado, anziché condannarla al pagamento delle spese giudiziali aveva optato per la compensazione integrale.
Ma il datore di lavoro si era rivolto alla Cassazione e la S.C. gli ha dato ragione.
L'art. 92, secondo comma, c.p.c., hanno chiarito infatti gli Ermellini nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano "gravi ed eccezionali ragioni costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinati a priori, ma da precisare ed integrare in via interpretativa da parte del giudice del merito con un giudizio censurabile in sede di legittimità in quanto fondato su norme giuridiche".
E se in ogni caso, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte, in presenza di determinate condizioni, le spese di lite "espressamente indicate in motivazione", laddove la motivazione non risulti effettiva e si sostanzi invece in una mera formula di stile violativa del precetto di legge, è ammesso il sindacato in sede di legittimità.
E tale è il caso di specie, giacchè il giudice ha compensato per intero le spese del giudizio sulla base di riferimenti generici, dal contenuto indeterminato, che non consentono di far comprendere quali, nello specifico, siano stati gli elementi idonei a giustificare le ragioni gravi ed eccezionali che, in assenza di soccombenza reciproca, motivano la compensazione delle spese tra la parte vittoriosa e quella soccombente.
Per cui ricorso accolto e parola al giudice del rinvio.
Cassazione, sentenza n. 18276/2015