di Lucia Izzo - In tema di affidamento del minore, nello scegliere il genitore collocatario più idoneo, tenendo in considerazione l'interesse preminente del minore, si deve avere riguardo anche alle consuetudini di vita già acquisite dal minore medesimo.
Lo precisa la Corte d'Appello di Lecce, sezione civile, con la sentenza n. 171/2015 sul gravame proposto da una donna per rivendicare l'affidamento esclusivo della figlia convivente con il padre, nonché per contestare l'addebito della separazione nei suoi confronti.
In aggiunta alla collocazione della figlia presso di lei, la donna ha richiesto ai giudici l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale e un congruo assegno di mantenimento.
I giudici, tuttavia, negano alla donna le richieste avanzate, considerando che costei aveva abbandonato il marito e la figlia a causa di una relazione extraconiugale.
È questa la vicenda che i giudici considerano determinante per la separazione, in quanto la ricorrente, ancora sposata e senza che vi fossero litigi tra lei e l'ex, aveva intrapreso una relazione fuori dal matrimonio culminata nella nascita di un figlio. Questo aveva inevitabilmente portato alla separazione e alla convivenza di lei con la nuova famiglia.
All'epoca dei fatti, la figlia aveva sette anni e si è ritrovata a vivere con il padre, con il quale ha sempre intrattenuto un ottimo rapporto.
Ancora, sono prive di fondamento le rimostranze della madre, che riteneva di aver incontrato spesso la bambina interessandosi a lei, mentre invece risultava che la piccola veniva costantemente affidata alle cure del padre e dei nonni materni.
Rigettate, dunque, le richieste di parte attrice: gli anni trascorsi hanno segnato un solco nei rapporti tra lei e la figlia e decidere di affidare alla donna la bambina, ormai adolescente, finirebbe inevitabilmente per stravolgere i suoi consolidati equilibri di vita.