La Cassazione afferma che il codice civile pone una presunzione di corresponsabilità a carico dei veicoli coinvolti nell'incidente

di Lucia Izzo - È in colpa il conducente che, nell'approssimarsi ad un crocevia, lo impegna nonostante preveda o possa prevedere l'approssimarsi dalla propria destra di un veicolo marciante contromano e ad elevata velocità. Ne consegue che, una volta accertata in fatto tali circostanze, al giudice di merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente. 


Questo è il principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 20618/2015 (qui sotto allegata), sul ricorso proposto da un uomo condannato al risarcimento dei anni in conseguenza di un sinistro di cui venne ritenuto responsabile.


Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2054, comma 2 c.c., poiché i giudici di merito gli avrebbero addebitato la responsabilità del sinistro senza accertare se l'altra parte coinvolta si fosse a sua volta attenuta alle regole del codice della strada.

I due veicoli, venivano a collisione nell'area di un crocevia e la Corte d'Appello accertava che l'istante procedeva a velocità elevata alla guida di un motociclo e sulla mezzeria riservata ai veicoli provenienti della direzione opposta; l'altra conducente, prima dell'urto, proveniva da una strada che confluiva su quella di percorrenza dell'istante formando un incrocio a T, e svoltava alla propria destra. 


La Corte d'Appello, dinanzi a questi elementi obiettivi, mostrava di ritenere implicitamente superata la presunzione di corresponsabilità gravante sulla donna alla guida della sua auto e prevista dall'art. 2054, comma 2, del codice civile


Precisano gli Ermellini che per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile

Il giudice può ritenere superata la presunzione se uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza, sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile ed evitabile; in alternativa, anche se uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale da costituire causa esclusiva del sinistro in virtù della massima d'esperienza res ipsa loquitur


Se l'urto, come accertato, avvenne sulla mezzeria riservata all'automobile della donna, questa avrebbe avuto ogni agio di avvistare l'avvicinarsi del motociclo ed avrebbe dovuto concedergli la prescritta precedenza di prima di effettuare la svolta a destra. 

La giurisprudenza di legittimità precisa che la responsabilità del conducente onerato dalla precedenza non può essere esclusa per il solo fatto che l'altro conducente non abbia tenuto la mano destra, invadendo la carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso

Né può escludere la colpa dell'automobilista l'elevata velocità tenuta dal motociclo, perché anche in caso di concorso tra condotte colpose (una integrante la violazione dall'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità), la seconda di tali condotte non è idonea di per se ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l'incidente. 


La Corte d'Appello, violando la norma summenzionata, ha condannato al risarcimento in via esclusiva uno solo dei conducenti convintoli sebbene essa stessa avesse accertato in facto che anche l'altro tenne una condotta non esente da responsabilità. 

La sentenza va dunque cassata con rinvio per consentire alla Corte d'Appello di riesaminare il caso. 


Cass., III sez. civile, sent. 20618/2015

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