Per la Cassazione, anche se il tasso alcolemico è superiore di soli 6 centesimi, il reato è quello previsto dall'art. 186 lett. c)

di Lucia Izzo - In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, lett. a), b) e c), del codice della strada, assumono rilievo anche i valori centesimali.


Lo ribadisce la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza 41225/2015 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,56.

L'imputato deduce l'irrilevanza dei centesimi nell'alcoltest, richiedendo pertanto il contestuale inquadramento del fatto nella lett. b) dell'art. 186 del codice della strada.


Di diverso avviso i giudici della Corte i quali chiariscono che la sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (etilometri) era nota al legislatore stesso prima dell'adozione della modifica normativa, sicché era intenzionale l'approssimazione al centesimo di grammo/litro dei valori dell'alcolemia rilevati dai predetti strumenti.


In assenza di elementi espliciti da cui desumere una contraria volontà, si ritiene che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile.

Siccome nel caso di specie il calore rilevato è superiore al valore soglia di 1,50 g/l, il fatto ascrittogli è stato correttamente qualificato dai giudici di merito (ex art 186 lett. c)


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 


Vedi anche: 
ยป La guida in stato di ebbrezza. Guida legale con raccolta di articoli e sentenze - Valeria Zeppilli - 20/08/15

Cass., IV sez. penale, sent. 41225/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: