Avv. Laura Lieggi - Una sentenza importante che costituisce per il personale appartenente alle Forze Armate, ed impegnato in operazioni e missioni all'estero, un riconoscimento per le attività svolte in contesti in cui sempre più frequentemente i militari rischiano la propria incolumità e la propria vita.
Ecco i fatti.
Con ricorso iscritto al n. 32142/PM del Registro di Segreteria, proposto dai sig.ri B. S.,C.S., M. D., M. I., V. G., tutti rappresentati e difesi dalla scrivente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima alla via G. La Pira 3 (Bari), contro l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti, i ricorrenti - già Sottufficiali dell'Esercito Italiano in pensione -, allegando che:
- nel corso della loro carriera avevano svolto servizio fuori area prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell'ambito dell'elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 10.05.2013 (partecipando, nello specifico alle seguenti missioni: Kosovo - Join Enterprice; Iraq - Antica Babilonia; Afghanistan - Isaf; Libano - Leonte; Ex Yugoslavia - Join Guardian; Kosovo - Joint Guardian; Kosovo - Joint: Enterprice);
- che avevano richiesto al Ministero della Difesa ed all'lnps, senza esito, il riconoscimento dei benefici combattentistici per i periodi di missione effettuati ai fini della supervalutazione in termini pensionistici e della determinazione della buona uscita;
- deducendo che i benefici combattentistici costituiscono un riconoscimento da attribuirsi al personale che abbia prestato servizio in "zone di intervento" in forma di periodi di supervalutazione;
- che per "zone di intervento" si intendono quelle aree estere nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell'ambito di una forza multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari;
- che il riconoscimento dei benefici combattentistici deve essere attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione al foglio matricolare dei militari che hanno partecipato alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra;
- che la supervalutazione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici, non essendo ricompresa fra le voci espressamente indicate dall'art. 5 del Dlgs 165/97, non è soggetta alla limitazione quinquennale di cui all'art. 5 del D.Lgs 165/97 (Corte dei Conti 845/2013; Tar Veneto 1288/2010, Tar Lombardia 1168/2014)
hanno chiesto di riconoscere i benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L n. 1746/62, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, dell'art.3 della L. n. 390/50 e dell'art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu e di dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, o dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore.
Con memoria depositata in data 3 giugno 2015 l'INPS, dopo aver richiamato normativa di riferimento e rilevato che spetta all'Amministrazione della Difesa accertare e verificare ad substantiam, la sussistenza dei requisiti e, quindi, annotare sul foglio matricolare la formula contenente l'avvenuto riconoscimento delle campagne di guerra, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso deducendo che l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge 350/1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni ivi previste, fissando il periodo temporale (11/06/1940- 08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate sicché per poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi nell'art. 18 D.P.R. 1092/1973.
Ha inoltre dedotto che la dinamica applicativa dei benefici in discussione legata alla progressione biennale per classi per anzianità di servizio comporta che, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti ed ancora, a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell' ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la L. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 2° comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla L 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche.
L'Istituto di previdenza ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.6.2015 è stato disposto un supplemento istruttorio teso ad acquisire dallo Stato Maggiore dell'Esercito documentate informazioni circa la tipologia della missione estera a cui hanno preso parte i ricorrenti, il periodo di svolgimento e se la missione in zona di intervento era stata svolta sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi internazionali.
In data 8.7.2015 lo Stato Maggiore dell'Esercito ha trasmesso l'elenco aggiornato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1746/1962, dei territori da considerarsi "zona d'intervento", indicati nella determinazione in data 13.7.2013, i fogli matricolari dei ricorrenti e precisato che sui documenti matricolari risultavano le annotazioni in zone di intervento per missioni ONU come da dettagliata elencazione.
Con atto scritto depositato in data 24.9.2015 il difensore dei ricorrenti ha controdedotto alle argomentazioni difensive dell'INPS sostenendo che l'INPDAP con le note operative nn. 7 ed 8, rispettivamente in data 02/07/2007 e 17/03/2008, aveva già ritenuto ammissibile che l'attribuzione dei benefici combattentistici potesse essere estesa al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento e che con la successiva nota operativa, n. 16 in data 28/05/2008, la stessa INPDAP aveva affermato il diritto al computo ed al riscatto dei periodi, per quanto subordinato alla eseguita annotazione sullo stato di servizio/foglio matricolare attestante la durata degli stessi ed il numero delle campagne di guerra riconosciute.
Richiamando, quindi, quanto affermato nella sentenza n. 845/2013 della Sezione I di Appello della Corte dei Conti e ritenuta non condivisibile la contraria sentenza del Consiglio di Stato n. 5172/2014, anche in considerazione della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art, unico della legge 1672/1962 da parte del TAR Friuli Venezia Giulia, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13 ottobre 2015, il difensore dei ricorrenti ed il legale dell'INPS hanno insistito per le conclusioni dei rispettivi atti scritti; il giudizio, è stato definito, come da sentenza letta nella stessa udienza.
I motivi della decisione: "i ricorrenti, già sottufficiali dell'Esercito Italiano, cessati dal servizio tra il 2010 ed il 2014 lamentano la mancata considerazione della domanda amministrativa tesa alla maggior valutazione a fini pensionistici, ai sensi della legge 1745/1962, di alcuni periodi in cui hanno partecipato a missioni ONU in zona di intervento militare. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. L'articolo unico della predetta legge dispone: "Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa". Lo Stato Maggiore della Difesa, da ultimo, con determinazione del 10.5.2013 ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/1962, le "zone d'intervento" con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell'ONU. Con la circolare del 31.7.2013, cui è allegata la determinazione di cui sopra e l'elenco delle zone di intervento, il Ministero della Difesa raccomanda agli Enti di competenza di verificare che le variazioni matricolari competano solo al personale che abbia prestato servizio in zona d'intervento inquadrato nella "forza multinazionale" e non anche a quello inviato in quelle aree per l'espletamento di compiti istituzionalmente devoluti all'Ente/Reparto di appartenenza evidenziando le responsabilità di natura amministrativo-contabile conseguenti in caso di errata attestazione del diritto. Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari dei ricorrenti e riassunto dallo Stato Maggiore dell'Esercito a seguito dell'approfondimento istruttorio disposto in corso di causa, per i ricorrenti i periodi in cui gli stessi hanno preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell'ONU sono i seguenti … omissis … Ciò posto e impregiudicata l'eventuale responsabilità amministrativa laddove fosse accertata una non veritiera annotazione delle relative variazioni matricolari, la questione giuridica da affrontare concerne la persistente vigenza della disposizione di cui alla legge 1746/1962 e la portata della stessa. La tesi negativa dell'INPS, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014, muove dalla considerazione che i benefici combattentistici a cui si riferisce la disposizione di che trattasi non possono identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in "campagne di guerra" in quanto l'ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945; i benefici andavano invece individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione anche al personale militare non dirigenziale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478. Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i benefici combattentistici a cui fa riferimento la legge 46/1962 si sostanziano soltanto con gli incrementi stipendiali e riguardino quelli già previsti da leggi all'epoca già vigenti. Invero, sia la formulazione letterale dell'articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente arche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell'ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all'attualità vengono svolte sotto l'egida dell'ONU porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio. Peraltro, se l'esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed al modo di computo dei benefici ivi previsto (progressione stipendiale per classi e scatti) atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della guerra 1915-1918. Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della l^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009). I benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti non possono, quindi, che essere individuati con riferimento a quelli previsti dalla normativa vigente: benefici, dunque, da individuare, nella specie, ai fini pensionistici, nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall'art. 18 del t.u. 1092 del 1973. Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971, nell'estendere ai militari l'applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti, ha escluso, con espressa statuizione, l'applicazione della legge di che trattasi (art. 5, comma 2). In definitiva ai ricorrenti va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l'aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da valutarsi secondo il disposto di cui all'art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi sopra indicati durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d'intervento per conto dell'O.N.U.. A seguito della predetta rideterminazione pensionistica le somme maggiori dovute per arretrati dovranno essere aumentate, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT".
Per i suddetti motivi, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ha accolto dunque il ricorso riconoscendo per l'effetto ai ricorrenti: "il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l'aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all'art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi indicati in motivazione dorante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d'intervento per conto dell'ONU", oltre al diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria.