di Valeria Zeppilli - Che della circolazione dei veicoli il proprietario, anche non conducente, sia sempre responsabile non è cosa che andrebbe messa in dubbio.
E invece assai spesso la questione si pone all'attenzione dei giudici, sollecitando l'interpretazione delle norme di legge sino alla fase di legittimità.
Si pensi che solo negli ultimi quattro mesi, la Cassazione si è trovata a doversi confrontare con la questione almeno due volte: con l'ordinanza numero 12568/2015 depositata il 12 giugno e con la sentenza numero 19380/2015 depositata il 30 settembre (qui sotto allegate).
Con la prima pronuncia, in particolare, i giudici hanno ricordato che la responsabilità della circolazione del proprio veicolo da parte del proprietario si estrinseca non solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma anche nei confronti dei terzi.
Così, l'incapacità di identificare i soggetti che si trovano in un dato momento (divenuto rilevante) alla guida della propria autovettura, comporta in capo al proprietario del veicolo l'obbligo di rispondere nei confronti delle PP.AA. per le sanzioni e nei confronti dei terzi per i danni.
Ciò per colpa derivante dalla negligente osservanza del dovere di vigilanza sull'affidamento.
Anche con la sentenza numero 19380/2015 la Corte ha di nuovo precisato che il proprietario del veicolo ha sempre l'obbligo di collaborare per l'identificazione della persona che guida la propria autovettura, in particolare qualora questa compia un'infrazione.
A tal proposito, con tale pronuncia i giudici hanno poi ricordato che non può essere conferita nessuna rilevanza esimente neanche al fatto che il verbale con il quale l'infrazione è stata contestata sia stato impugnato dinanzi al giudice.
È chiaro che quelle analizzate non sono che piccolo esempi delle innumerevoli pronunce emanate in materia. Esse però sono perfettamente idonee a rendere chiaro che chi presta la propria macchina non deve mai dimenticare di prestare attenzione a chi effettivamente si ponga alla sua guida. Altrimenti ne può pagare le conseguenze.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 12568/2015Corte di cassazione testo sentenza numero 19380/2015