In particolare, i giudici hanno chiarito che la predetta comunicazione deve essere effettuata in via prioritaria tramite posta elettronica certificata.
Tuttavia, ancora non vi è un obbligo in tal senso, che interverrà solo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale il Ministro della giustizia accerterà la funzionalità dei sistemi informatici dell'ufficio.
Dato che ad oggi tale decreto non è neanche stato emesso, la comunicazione tramite pec può essere sostituita, laddove essa risulti impossibile per qualsiasi ragione, da quella tramite telefax.
Ovviamente, a tal fine è necessario che il difensore abbia indicato il numero di riferimento in un atto difensivo, in conformità all'articolo 125 del codice di procedura civile.
In mancanza, il cancelliere dovrà consegnare il biglietto di cancelleria all'ufficiale giudiziario per la notifica. Ciò purché il difensore abbia eletto domicilio a Roma e purché il domiciliatario non abbia trasferito il proprio domicilio senza comunicarlo alla Cassazione.
Solo laddove neanche la comunicazione tramite telefax sia stata possibile, infine, sarà consentita la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria.