La sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale

di Lucia Izzo - Va sospeso il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato sul quale pende procedimento penale per i medesimi fatti.


Lo affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n. 21827/2015 (qui sotto allegata) originata dal ricorso di un avvocato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari a cui seguiva l'instaurazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti, poi culminato con la radiazione. 


Il Consiglio dell'ordine territoriale aveva ritenuto il professionista responsabile per essersi fatto consegnare tre assegni da 6.000,00 euro ciascuno (al fine di costituire un fondo cauzionale atto a definire eventuali procedimenti tributari con l'Agenzia delle Entrate in relazione ad una transazione effettuata da coeredi) dei quali aveva trattenuto gli importi benché successivamente gli fosse stata richiesta la restituzione.


L'avvocato ricorreva al Consiglio Nazionale Forense ritenendo che il procedimento sanzionatorio sarebbe dovuto essere sospeso in pendenza del processo penale sui medesimi fatti; stante la risposta negativa del Cnf, il ricorso giungeva dinnanzi ai giudici di Cassazione al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato


Gli Ermellini, contrariamente a quanto stabilito dal consiglio ritengono di dover accogliere l'istanza con contestuale sospensione della sanzione disciplinare di cui alla impugnata sentenza.

Precisano i giudici che in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 c.p.p. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza. 


Per il CNF il procedimento sarebbe dovuto essere sospeso, per pregiudizialità penale solo dal momento dell'esistenza di un processo penale, mentre il procedimento nel caso di specie si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari. In realtà, evidenziano le Sezioni Unite, la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari come disposta, porta a ritenere integrata la contestazione dei fatti nel procedimento penale. Il periculum in mora, è insito nella natura della sanzione applicata (radiazione). 

SS.UU., ordinanza 21827/2015

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