Per la Cassazione è necessario provare violenza fisica o prevaricazione psicologica, trattandosi di organizzazione familiare anche se non condivisa da entrambi

di Lucia Izzo - Non integra il reato di maltrattamenti contro familiari il comportamento del coniuge che impedisce all'altro di essere economicamente indipendente. Si tratta di scelte organizzative interne che, seppur non condivise da entrambi i coniugi, non possono integrare gli estremi del reato ex art.  ex art. 572, a meno che non sia provato che essere costituiscono frutto di comprovati atti di violenza fisica o prevaricazione psicologica


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 43960/2015 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di una donna che, in qualità di parte offesa, aveva visto dichiararsi il non luogo a procedere da parte del Gup nei confronti del marito, accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate in  danno della moglie.


Ma i giudici della Suprema Corte sono concordi con le risultanze del giudicante di merito.

Precisano gli Ermellini che il Gup è tenuto necessariamente ad diagnosi di sostenibilità dell'accusa, ossia ad una preventiva valutazione dell'effettiva consistenza del materiale probatorio che fonda l'accusa a carico dell'imputato per poterlo sottoporre a processo; non può procedersi in tal senso se il giudice rileva vi sono concrete ragioni per cui in dibattimento non si potrà giungere alla prova della colpevolezza, per insufficienza o inconsistenza del materiale probatorio individuato o che potrà ragionevolmente individuarsi. 


Il giudice dell'udienza preliminare ha applicato correttamente al caso concreto i principi summenzionati.

Il delitto ex art. 572 c.p. presuppone l'abitualità dei comportamenti maltrattanti, tali da cagionare sofferenza, prevaricazione e umiliazioni, fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con condizioni normali di esistenza.


Nonostante la donna abbia anche evidenziato il comportamento del marito di "ostentazione" di un'intrattenuta relazione extraconiugale, i giudici precisano che nel caso di specie manca una relazione diretta tra le condizioni di prostrazione fisica e morale della donna e le condotte maltrattanti poste in essere dall'imputato: in realtà lo stato di sofferenza psicologica della donna, secondo il Gup, è da ravvisarsi nel deterioramento della relazione coniugale più che nelle condotte vessatorie dell'uomo.


Circa la lamentata violenza economica, per aver il marito impedito all'offesa di essere economicamente indipendente, i giudici sottolineano che tali scelte economico-organizzative in seno alla famiglia, anche se non condivise da ambedue i coniugi, non possono integrare maltrattamento, salvo dimostrare che derivano da comprovati atti di violenza o prevaricazione psicologica. 

In alternativa, si potranno trasmettere gli atti al P.M. per verificare se sussiste il reato di cui all'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), cosa che correttamente ha fatto il decidente di merito.


Nulla di fatto: il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Cass., VI sez. penale, sent. 43960/2015

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