Per la Cassazione si deve tener conto delle manifestazioni concrete della condotta

di Lucia Izzo - Anche la guida in stato d'ebbrezza può essere ritenuta non punibile per particolare tenuità del fatto.


La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha precisato nella sentenza 44132/2015 (qui sotto allegata) che la causa di non punibilità prevista all'art. 131 bis c.p. può applicarsi anche al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della strada, che rientra nella categoria degli illeciti penali definiti anche attraverso la tecnica della "soglia".


La pronuncia prende posizione su uno dei punti critici del quadro profilatosi all'indomani dell'entrata in vigore del menzionato art 131-bis, decidendo favorevolmente sul ricorso di un automobilista  condannato alla pena ritenuta equa, per guida in stato di ebbrezza alcolica, con l'aggravante di aver guidato tra le ore 22 e le ore 7.


Rilevano i giudici della Cassazione che il legislatore, avendo posto l'istituto in parola nel contesto della parte generale del codice penale, ha evidentemente inteso attribuirgli valenza non limitata a alcune fattispecie di reato; pertanto, non appare in dubbio che l'istituto possa e debba trovare applicazione in tutti i reati, anche quelli tradizionalmente indicati come "senza offesa", attesa la necessaria interpretazione che deve darsi degli stessi in chiave di offensività.

La stessa Cassazione, si ricorda in sentenza, ha d'altronde già affermato in passato che la particolare tenuità del fatto, concretizzatasi nella nota causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000, trova applicazione anche con riferimento a reati di pericolo astratto o presunto e segnatamente anche al reato di guida in stato di ebbrezza.


Per i reati soglia, precisano gli Ermellini, occorre verificare necessariamente se la manifestazione reale e concreta (il fatto unico e irripetibile descritto dall'imputazione elevata nei confronti di un soggetto) presenta un ridottissimo grado di offensività rispetto alla cornice astratta.

Quindi, la previsione di "soglie" non è incompatibile con il giudizio di particolare tenuità, poichè "la soglia svolge le proprie funzioni sul piano della selezione categoriale, mentre la particolare tenuità conduce ad un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale secondo il paradigma della sussidiarietà in concreto".

Vanno dunque verificate l'entità dello stato di ebbrezza, le modalità della condotta, l'entità del pericolo o del danno cagionato.


Nel caso di specie, il tasso alcolemico dell'imputato è stato rilevato in 0.82 g/l alla prima prova e in 0.85 g/l alla seconda, valori estremante prossimi al limite inferiore del range normativo. A ciò si aggiungono le attenuanti generiche riconosciute all'uomo.


Tuttavia, nonostante l'applicazione della causa di non punibilità, il giudice dovrà ugualmente comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, disponendola direttamente: infatti, la causa di non punibilità applicata, presuppone comunque all'accertamento del reato.

Annullata la sentenza impugnata, parola al giudice del rinvio.

Cass., IV sezione penale, sent. 44132/2015

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