di Marina Crisafi - Il dipendente che è assente dal lavoro perché depresso può ben studiare e superare l'esame di avvocato senza essere licenziato. La malattia infatti non significa inidoneità al lavoro e pertanto il licenziamento è illegittimo. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 22410/2015 depositata ieri (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un comune avverso la decisione della corte di merito che riteneva non legittimo il licenziamento inflitto.
L'ente lamentava che il lavoratore mentre si trovava assente per "stato ansioso depressivo reattivo", patologia durata per quasi due anni, avesse posto in essere un'attività incompatibile con la stessa preparando l'esame orale per l'abilitazione alla professione di avvocato poi superato. E utilizzava come prova la relazione della Commissione medica dell'Asl la quale aveva espresso giudizio di idoneità del dipendente comunale "al lavoro proficuo, senza limitazioni per mansioni o incarichi specifici da svolgere presso l'ente di appartenenza".
Per gli Ermellini, però, la tesi non regge e ha ragione invece la corte di merito. La malattia del lavoratore, hanno affermato "costituisce situazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro: pur essendo entrambe cause d'impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno infatti natura e disciplina diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina, ai sensi dell'articolo 2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando abbia causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, laddove la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, e non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione, consentendo la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dall'art. 5 dello statuto dei lavoratori, indipendentemente dal superamento del periodo di comporto".
Nel caso di specie, ha sbagliato il comune a non aver mai richiesto il controllo pubblico delle assenze per infermità previsto dall'art. 5 della legge n. 300 del 1970. Per cui il parere della commissione medica non può essere usato e il licenziamento, pertanto, è illegittimo.
Cassazione, sentenza n. 22410/2015