di Marina Crisafi - Non c'è nessun concorso di colpa da parte del pedone che mentre attraversa sul lato sbagliato della strada viene investito da un veicolo, se l'incidente avviene su un rettilineo molto largo e con la luce del giorno. Lo ha stabilito il tribunale di Milano con la sentenza n. 6231/2015 (qui sotto allegata), accogliendo la domanda di risarcimento dei danni avanzata da un uomo nei confronti del conducente di un motorino e della compagnia assicurativa per le lesioni subite a causa di un sinistro. L'uomo, un cittadino tedesco che si trovava in città per ragioni di lavoro, veniva investito mentre attraversava la strada dinanzi all'albergo dove alloggiava, dirigendosi insieme a un collega verso un ristorante posto a pochi metri di distanza.
Per il tribunale meneghino, la responsabilità dell'incidente va attribuita in via esclusiva al motociclista, a nulla rilevando, ai fini del concorso di colpa nella causazione del sinistro, la circostanza che il pedone si trovasse ad attraversare sul lato destro della strada, anziché su quello sinistro dove c'era il marciapiede, atteso che l'incidente era avvenuto in condizioni di buona visibilità e su un tratto rettilineo, largo e senza curve, senza che si potesse ravvisare una condotta anomala da parte del danneggiato o condizioni di traffico particolari in ordine alle quali la presenza dello stesso avrebbe potuto costituire ragione di intralcio oggettivo alla circolazione per il motociclo.
Al riguardo, ha affermato, infatti, il tribunale, "va richiamato che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, la norma di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione iuris tantum di colpa; che, per vincere tale presunzione e fondare un giudizio di colpa esclusiva o concorrente del pedone, il conducente ha l'onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del Codice della Strada e ponendosi imprevedibilmente ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo".
Pertanto, al fine di valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito, ha aggiunto il giudice milanese, spetta al primo dimostrare che la condotta del secondo è stata colposa ed "ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento".
Cosa che nel caso di specie non sembra ravvisarsi, dovendosi invece ritenere che "il pedone fosse perfettamente visibile e che fosse agevolmente superabile da parte del conducente del motociclo sopraggiungendo da tergo, non risultando alcuna concreta turbativa da parte del pedone".
Per cui, entrambe le parti vanno condannate a risarcire all'uomo il danno sofferto.
Trib.Milano, sentenza n. 6231/2015