Punito per 'mancata esecuzione dolosa' chi parcheggia impedendo ad altri l'uso comune dell'area indicata nell'ordinanza civile

di Lucia Izzo - Se il giudice ordina a due o più persone di poter disporre degli spazi comunicolui che impedisce la fruibilità di tali luoghi (ad esempio parcheggiando i propri mezzi nella zona) si rende colpevole del reato continuato di mancata esecuzione dolosa (art. 388, comma 2, c.p.).


Lo precisa la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 44772/2015 (qui sotto allegata), confermando la condanna del ricorrente emessa dai giudici di merito, per aver costui occupato gli spazi comuni anche a seguito di precisa ordinanza interdittiva adottata dal giudice civile.


Solido l'apparato argomentativo dei giudici di merito, che appare uniforme e privo di lacune.

Per gli Ermellini è evidente che l'imputato non ha osservato l'ordine imposto, teso a consentire alla persona offesa di poter disporre agevolmente delle aree oggetto dell'ordinanza emessa nel giudizio possessorio.

La condotta dell'imputato è stata espressamente rivolta ad impedire una libera disposizione degli spazi, occupando l'area parcheggiandovi le autovetture destinate all'esercizio della propria attività commerciale: ciò è confermato da numerose risultanze probatorie, tra cui le verifiche effettuate dei Vigili Urbani e una copiosa documentazione fotografica relativa ai luoghi oggetto dell'ordinanza inibitoria.


I giudici chiariscono che "il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388, secondo comma, c.p., non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto, come verificatosi nel caso in esame, non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato poiché l'interesse tutelato dalla norma citata non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione".


Sebbene l'ordinanza del giudice civile non fosse suscettibile di esecuzione forzata, non vi è stata alcuna condotta collaborativa da parte dell'obbligato, il quale ha continuato a occupare gli spazi comuni impedendo il pacifico esercizio del compossesso riconosciuto alla persona offesa e fatto oggetto di precisa tutela in sede giudiziale.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Cass., sesta sezione penale, sent.44772/2015

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