di Marina Crisafi - L'avvocato non può invocare l'applicazione della norma più favorevole del nuovo codice deontologico, se a venire in rilievo è la prescrizione della sanzione disciplinare. Tale istituto infatti è fonte legale e non deontologica, e, dunque, irretroattiva. Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 23364/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), respingendo il ricorso di un avvocato avverso la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dall'esercizio professionale irrogata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati distrettuale. In particolare, l'avvocato veniva raggiunto da due addebiti disciplinari relativi a comportamenti tenuti fin dal 2008: per aver assunto incarichi professionali conferiti con l'intermediazione di altro professionista sottoposto a provvedimento disciplinare interdittivo, consentendo a costui l'esercizio abusivo della professione; per aver autenticato mandati alle liti conferiti da persone con cui non aveva preso alcun previo contatto, violando così in più punti il codice deontologico.
In sede di gravame il CNF rigettava il ricorso, respingendo l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare proposta dal professionista, ritenendo che la condotta posta in essere si era protratta nel tempo, per cui il momento di decorrenza andava individuato dalla cessazione della condotta stessa.
L'avvocato adiva la Cassazione sostenendo che entrambi gli addebiti ascritti avessero natura istantanea e che al momento stesso in cui erano stati attuati avevano esaurito i loro effetti, pertanto al momento dell'apertura del procedimento disciplinare l'azione era da ritenersi già prescritta.
Il Palazzaccio, però dà torto al legale.
In materia di sanzioni disciplinari a carico dell'avvocato, hanno chiarito infatti i giudici, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr., da ultimo, Cass. n. 14905/2015), l'art. 65, comma 5, della riforma dell'ordinamento forense (l. n. 247/2012), "nel prevedere che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore - ossia il 2 febbraio 2014 - se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico". Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, "la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, e. 3, della legge n. 247".
Per cui il ricorso va rigettato e la sospensione dall'attività forense confermata. Nulla invece in ordine alle spese.
Cassazione, sentenza n. 23364/2015