di Marina Crisafi - Non spetta nessun compenso all'avvocato d'ufficio se il giudice dispone un mero rinvio dell'udienza. Lo ha stabilito il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta, con decreto del 18 novembre 2015, rigettando l'istanza depositata da un difensore d'ufficio per la liquidazione degli onorari per l'attività prestata in favore di un'imputata.
Ma il tribunale, richiamando il d.m. n. 55/2014, ossia il regolamento recante i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per gli avvocati, ha ribadito che è lo stesso art. 12, 1° comma, del provvedimento a disporre che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto "del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio".
Per cui, rilevando che all'udienza indicata il Gup si era limitato a disporre un mero rinvio (in conseguenza dell'assenza del presidente titolare del processo) e che nessun'altra attività "propriamente" difensiva era stata svolta dal difensore, il giudice nisseno ha respinto l'istanza.
Tribunale Minorenni Caltanissetta, decreto 18.11.2015