In particolare, con la sentenza numero 45928/2015, depositata il 19 novembre (qui sotto allegata), i giudici hanno chiarito che il servizio di pronta disponibilità è stato istituito allo scopo di assicurare un'assistenza sanitaria più efficace.
In tal senso, esso non può ritenersi sostitutivo rispetto al cd. turno di guardia, ma integrativo dello stesso, a maggiore tutela dei pazienti.
Di conseguenza, il medico in reperibilità deve innanzitutto essere sempre concretamente e permanentemente reperibile.
In secondo luogo, se la sua presenza è sollecitata, egli deve intervenire in reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati.
Insomma, il sanitario reperibile non può sottrarsi alla chiamata ritenendo che non sussistano i presupposti dell'emergenza.
Così, con la sentenza in commento i giudici hanno confermato la condanna di un medico in turno di reperibilità che, chiamato a visitare una bambina che si era fratturata gomito e polso, aveva discrezionalmente rifiutato di recarsi in ospedale, limitandosi a fornire indicazioni telefoniche alle infermiere.
Ciò nonostante proprio tali istruzioni dimostravano peraltro che egli era consapevole dell'entità delle lesioni riportate dalla piccola paziente.
Corte di cassazione testo sentenza numero 45928/2015