L'art. 186, comma 7, CdS impone controlli tempestivi e giustifica sanzioni accessorie a causa del rifiuto del conducente

di Lucia Izzo - Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi

Per questo motivo è giusta la punizione del fermato che, accompagnato in ospedale dalla polizia giudiziaria, ha rifiutato in maniera decisa di sottoporsi agli accertamenti circa l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione IV penale, nella sentenza 45835/2015 (qui sotto allegata) confermando la condanna inflitta al ricorrente dai giudici di merito, in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187 del codice della strada.


L'uomo, dopo aver inizialmente manifestato nei confronti delle autorità procedenti un "aggressivo" rifiuto di sottoporsi ai richiesti prelievi, decideva di sottoporsi all'esame delle urine solo dopo diverse ore, con risultanze di "positività ai cannabinoidi".

Gli Ermellini chiariscono che la richiamata norma del codice della strada, rende necessaria una tempestività nell'accertamento per constatare la situazione del soggetto fermato e non vanificare il controllo.

Nessuna rilevanza, invece, ha nel caso di specie la diversa fattispecie di cui all'art. 650 c.p. richiamata dalla difesa del ricorrente.


Correttamente i giudici di merito hanno chiarito che la condotta posta in essere dall'uomo risulta certamente sussumibile nel reato contravvenzionale per cui si procede, posto che la richiamata norma incriminatrice è volta ad assicurare la tempestività dei controlli.

Si evidenzia in tal senso che la polizia giudiziaria era intervenuta alle ore 2.10 facendo trasportare il ricorrente in ospedale, ove gli veniva formalizzata, alle ore 3.00 la richiesta di procedere agli accertamenti relativi alla eventuale assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti; sennonché, l'uomo oppose un aggressivo rifiuto e, solo alle ore 9.30, decise di sottoporsi all'esame delle urine. 


Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Cass., IV sez. penale, sent. 45835/2015

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