di Marina Crisafi - Cosa succede se vi sono errori nel deposito telematico? Il giudice deve concedere la rimessione in termini oppure no? La questione è piuttosto delicata e si assiste a posizioni contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito.
In tal senso, rilevano due recenti ordinanze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Pescara (entrambe qui sotto allegate) che si muovono, l'una verso un rigido formalismo, l'altra verso una linea più morbida.
Le due ordinanze
L'ordinanza dell'8 ottobre della XIII sezione civile del tribunale di Milano ha affrontato in modo piuttosto rigoroso il problema della rimessione in termini nel processo civile telematico, in caso di errori nel deposito da parte del difensore.
Nella vicenda, un avvocato non ritrovando nel fascicolo telematico la copia di una memoria ex art. 426 c.p.c., che sosteneva di aver regolamente depositato tramite Pct, chiedeva di essere rimesso in termini per il deposito in forma cartacea. Allegava, al fine di provare il tempestivo deposito telematico, la ricevuta di attestazione della presa in consegna dell'invio della busta e quella di avvenuta consegna al sistema centrale, ma non la ricevuta attestante la regolarità del deposito da parte della cancelleria, ossia quella dell'intervento manuale del cancelliere.
Preso atto della mancata esibizione, il giudice milanese, ritenendo che dagli elementi ricavabili dalla ricevuta di consegna e dalle deduzioni a verbale, non fosse possibile conoscere la natura dell'errore (che potrebbe sia essere imputabile ad un errore dell'avvocato nella compilazione dei dati essenziali della busta telematica sia da un malfunzionamento del sistema informatico), ha negato la rimessione in termini, peraltro, richiesta solo all'udienza e dopo ben tre mesi dal deposito telematico e rinviato la causa per la discussione orale.
In senso esattamente opposto, ha deciso invece il tribunale di Pescara, con l'ordinanza del 2 ottobre 2015 (qui sotto allegata), rimettendo in termini un avvocato, il quale, depositando la propria memoria in un fascicolo errato si era visto recapitare, ben oltre il termine di scadenza, un messaggio di rifiuto da parte della cancelleria.
Rigidità o linea morbida?
L'ordinanza del Tribunale di Milano abbraccia un'impostazione intransigente sanzionando con la mancata rimessione in termini un "probabile" errore del difensore, mentre quella del tribunale di Pescara abbraccia una linea diametralmente opposta. A venire in rilievo, in ogni caso, è un problema di ordine generale: il rifiuto del deposito di un atto non per un errore tecnico di irricevibilità da parte del sistema informatico, bensì per una valutazione discrezionale della cancelleria.
Sulla questione, peraltro, è intervenuto da ultimo lo stesso ministero, con l'aggiornamento del 23 ottobre 2015 della circolare esplicativa del 27 giugno 2014, ribadendo che di fronte ad anomalie considerate "errori forzabili" da parte delle cancellerie, le stesse sono invitate ad accettare sempre il deposito, segnalando al giudicante tutte le informazioni utili sugli errori riscontrati.
Un rigido formalismo peraltro è in contrasto anche con le norme processuali, atteso che le stesse disposizioni attuative del codice di procedura civile (artt. 77 e 111) prevedono che il cancelliere possa rifiutare il deposito soltanto quando manchi uno degli atti giudiziari di parte o qualora la comparsa sia scritta in carattere poco chiaro e non facilmente leggibile. Peraltro, ex art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, il deposito telematico (come nel caso di specie sottoposto all'attenzione del giudice di Milano), debba intendersi perfezionato nel momento in cui viene generata dal sistema informatico la ricevuta di avvenuta consegna.
In ogni caso, dato che la questione della rimessione in termini, è ancora tutt'altro che pacifica, e che comunque il difensore, pur in possesso della ricevuta di avvenuta consegna da parte del sistema, non può disinteressarsi degli eventi successivi, è buona prassi che si accerti della presenza di eventuali anomalie nei depositi telematici, attivandosi tempestivamente per trovare le soluzioni più opportune al singolo caso, contattando la cancelleria e non facendo trascorrere troppo tempo per la presentazione dell'istanza di rimessione in termini.
Tribunale di Milano, ordinanza dell'8 ottobre 2015
Tribunale di Pescara, ordinanza del 2 ottobre 2015