Avv. Paolo Accoti - Può accadere che dopo la fase presidenziale, nella quale viene disposto a carico di uno dei coniugi l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento a favore di quello meno abbiente, si giunga, a conclusione della successiva fase di merito, ad una decisione definitiva che riduce ovvero esclude del tutto l'obbligo di mantenimento a carico del coniuge precedentemente onerato.
Allo stesso modo, può verificarsi che dopo la decisione definitiva in merito alla domanda di divorzio, l'assegno di mantenimento originariamente disposto a conclusione del giudizio per separazione dei coniugi, possa essere decurtato ovvero totalmente escluso.
In questi casi, il coniuge gravato non ha diritto al rimborso (totale o parziale) delle somme fino a quel momento versate a titolo di assegno di mantenimento, in favore del coniuge beneficiario.
Sul punto, di recente, è intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23409, del 16 novembre 2015, la quale, a seguito di richiesta di rimborso, ha escluso detta possibilità.
Evidenziando come: "Qualora, a seguito la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale" (In precedenza, nello stesso senso: Cass. civ. Sez. I, n. 6864 del 20 marzo 2009; Cass. civ. Sez. I, n. 28987 del 10 dicembre 2008).
Ciò vale anche quando la problematica si pone in virtù del provvedimento presidenziale, emesso nella fase dei provvedimenti contingibili e urgenti posti a tutela dei coniugi e della prole, considerato che alla luce della giurisprudenza di legittimità, anche in questo caso è esclusa l'irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento (Cfr.: Cass. civ. Sez. VI, n. 23409 del 16 novembre 2015. In precedenza: Cass. civ. Sez. I, n. 23441 del 16 ottobre 2013).
Giova, infine, ricordare come le circostanze che possono comportare la riduzione ovvero l'esclusione del diritto a percepire l'assegno di mantenimento, possono essere diverse, a titolo di esempio, il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge onerato in correlazione con quelle dell'ex coniuge, le mutate esigenze di vita in considerazione dell'età del minore, ormai adolescente (Cfr.: Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-11-2015, n. 23291),
Deve essere altresì ricordato come, la quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve basarsi su elementi concreti e non potenziali, tanto è vero che: "in tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale" (In tal senso: Cass. civ. Sez. VI, Ord., 23-10-2015, n. 21670).
Cass. civ. Sez. VI, 16/11/2015, n. 23409STUDIO LEGALE Via Amsterdam - TREBISACCE (CS)
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