di Valeria Zeppilli - Nel caso in cui un medico diagnostichi la normalità morfologica di un feto, ma lo faccia sulla base di esami strumentali che non gli hanno consentito, anche senza sua colpa, un'analisi completa, egli può essere eventualmente chiamato a rispondere nei confronti della paziente.
Del resto, ogni medico ha l'obbligo di informare le sue pazienti circa la possibilità di ricorrere a un centro di più elevata specializzazione. Ciò, in ragione del diritto delle donne di interrompere la gravidanza al ricorrere di determinati presupposti.
Proprio con tale argomentazione la Corte di cassazione, con la sentenza numero 24220 depositata il 27 novembre 2015 (qui sotto allegata), ha ritenuto responsabile un sanitario che non aveva adeguatamente informato una sua paziente circa tutti i possibili esami cui sottoporsi per verificare lo stato di salute del bimbo che portava in grembo.
Ciò, peraltro, nonostante la donna e suo marito avessero espresso al medico la loro intenzione di non accettare la nascita di un bambino con gravi patologie.
I giudici, a tal proposito, hanno ricordato che in capo al sanitario incombe sempre l'obbligo di informare i propri pazienti circa gli accertamenti diagnostici utili o necessari a seconda della condizione in cui si trovino e dei rischi e dei vantaggi connessi.
La prova di aver adempiuto tale obbligo grava sul sanitario stesso, che, se non riesce a fornirla, resta gravato della responsabilità per lesione del diritto del paziente alla autodeterminazione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 24220/2015