La liquidazione del danno non patrimoniale operata secondo le Tabelle di Milano può non essere sufficiente se sussiste un eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione ovvero dalla perdita totale della capacità lavorativa generica.
Si tratta di una situazione in cui l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro.
La perdita o la riduzione della capacità lavorativa generica, infatti, integra un ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, precisamente da perdita di chance.
Lo ha precisato la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 24210/2015 (qui sotto allegata) pubblicata il 27 novembre 2015.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un uomo, passeggero di un'autovettura guidata da un terzo, rimasto invalido al 70% a seguito dell'uscita di strada dell'auto.
La Corte d'Appello ha correttamente posto a base dell'operata liquidazione del danno non patrimoniale le Tabelle di Milano, ma ha errato nel ritenere non accoglibile la richiesta, promossa dall'appellante, di "personalizzazione del danno alla generica capacità lavorativa" pari ad un 25% in più, ritenendo le tabelle ambrosiane atte a calcolare il danno biologico in maniera onnicomprensiva così da evitare duplicazione delle voci di danno.
In realtà, continuano gli Ermellini, l'aumento accordato a titolo di "personalizzazione", puà trovare accoglimento in presenza di fattispecie eccezionali, caratterizzate da peculiarità specificamente allegate e provate. Inoltre, trattandosi di invalidità generica del 70%, nel caso di specie si verte invero in ipotesi di c.d. macropermanente, sicché rimane certamente escluso il profilo della lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, e la relativa liquidazione non può pertanto essere in questo ricompreso.
Si tratta di un aspetto del danno da lucro cessante, di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, concernente la capacità di produzione di reddito futuro, ossia della perdita di chance che la Corte intende quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un risarcibile danno da considerarsi non già in futuro, bensì danno certo ed attuale in proiezione futura.
Se il giudice di merito individua ed accerta tale danno, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere incombente sul danneggiato (anche attraverso prova presuntiva), dovrà stimarlo con valutazione necessariamente equitativa.
In tal caso, il riconoscimento da parte del giudice non realizza una duplicazione del pregiudizio liquidato, neppure in caso sia stato già riconosciuto e liquidato il danno da incapacità lavorativa specifica: questo, infatti, attiene al risarcimento del diverso pregiudizio che consegue al danneggiato per quanto riguarda l'impossibilità di attendere alla specifica attività lavorativa in essere al momento del sinistro.
Parola al giudice del rinvio per ogni necessaria verifica in tal senso.
Cass., III sez. civile, n. 24210/2015