di Lucia Izzo - L'accertamento di un periodo di invalidità temporanea, come postumo di un evento dannoso, non comporta automatico riconoscimento di un pregiudizio patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica. Questo deve essere allegato e provato dalla parte danneggiata anche facendo ricorso alle presunzioni.
Questo il principio evidenziato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 24217/2015 (qui sotto allegata) con cui il Collegio ha rigettato il ricorso promosso da un agente di assicurazioni e prodotti finanziari.
L'uomo adiva il Tribunale competente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, in quanto aveva ritenuto insufficiente la somma già corrisposta dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa.
Tuttavia, sia il giudice di prime cure che la Corte d'Appello, provvedevano al rigetto della domanda escludendo il risarcimento del danno patrimoniale da inabilità temporanea totale e parziale poiché non era stata fornita la relativa prova.
Dinanzi ai giudici di Piazza Cavour, il danneggiato lamenta che la prova ritenuta mancante sarebbe da considerarsi presunta nei casi in cui il danneggiato svolga un lavoro autonomo, come nel proprio caso.
Tali argomentazioni non convincono gli Ermellini, i quali evidenziano il corretto operato del giudice del gravame che ha ritenuto necessaria una specifica dimostrazione del danno, non raggiunta, in quanto non sussiste alcuna presunzione per la quale il lavoratore autonomo subisca sempre, per effetto di un'invalidità temporanea, una lesione della capacità lavorativa specifica.
Appaiono non sufficienti ad integrare questo tipo di prova, le allegazioni di parte ricorrente consistenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nei tre anni precedenti il sinistro, non avendo l'uomo allegato neppure attestazioni riguardanti il reddito percepito nell'anno in cui il danno era stato subito.
Anzi, come rilevato dalla Corte d'Appello, nel caso di specie sussiste una presunzione di segno opposto, atteso che il professionista ha riportato una micro lesione comportante un'invalidità temporanea del 1%.
Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Cass., III sezione civile, sent. 24217/2015